Corte di giustizia dell’Unione europea, sesta sezione, ordinanza depositata il 12 novembre 2025, causa C-475/24, Fashion TV RO SRL – Il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti dalla direttiva in parola e può, a tal fine, procedere all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali precedenti nei confronti di persone distinte da detto soggetto passivo, a condizione che l’esame di cui si tratta rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compresi il principio della parità delle armi e i diritti della difesa
Il giudice nazionale investito di una controversia relativa all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto deve verificare il rispetto, da parte del soggetto passivo interessato, dei requisiti sostanziali e formali sanciti dalla direttiva in parola e può, a tal fine, procedere all’esame di prove raccolte nell’ambito di procedimenti penali precedenti nei confronti di persone distinte da detto soggetto passivo, a condizione che l’esame di cui si tratta rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compresi il principio della parità delle armi e i diritti della difesa