Corte CE-UE

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione, sentenza depositata il 9 ottobre 2025 causa C‑101/24 – Qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un’«app store» messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel suo Stato membro di stabilimento in forza di tale articolo 203 per il motivo che, nelle conferme d’ordine trasmesse ai clienti finali, tale primo soggetto passivo è stato designato, con il suo consenso, quale prestatore ed è stata indicata l’aliquota IVA applicabile nel suo Stato membro di stabilimento.

Qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un’«app store» messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel suo Stato membro di stabilimento in forza di tale articolo 203 per il motivo che, nelle conferme d’ordine trasmesse ai clienti finali, tale primo soggetto passivo è stato designato, con il suo consenso, quale prestatore ed è stata indicata l’aliquota IVA applicabile nel suo Stato membro di stabilimento.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 13 novembre 2025 causa C‑639/24 – L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato

L’esenzione dall’IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il solo motivo che non siano stati forniti gli elementi di prova previsti dall’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011; tali disposizioni, d’altro canto, impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per accertare che i beni siano stati effettivamente trasportati verso una destinazione esterna al territorio dello Stato.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, settima sezione, sentenza depositata il 2 ottobre 2024Causa,  C-535/24 – Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Soggetti ad IVA solo le prestazione di servizi a titolo oneroso, , ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, ed è, pertanto, imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni ed un un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione, sentenza depositata l’11 settembre 2025, nella causa C‑38/24 – Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione sesta, sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa C-640/23 – Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria

Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell'IVA pagata a monte su un'operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall'amministrazione tributaria come operazione non soggetta all'IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell'IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria

Processi decisionali completamente automatizzati, compresa la profilazione, diritti dell’interessato ed obblighi del titolare

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, con la sentenza del 27 febbraio 2025 nella causa n. C-203/22, intervenendo in tema di rispetto della protezione dei dati personali di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 nel processo automatizzato, ha statuito che "1)      L’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Prima Sezione, sentenza del 27 febbraio 2025 nella causa C‑203/22 – In caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest’ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità

In caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest’ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione ottava, depositata il 19 dicembre 2024 nella causa C‑65/23 – L’articolo 88 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che qualora un contratto collettivo rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, il margine di discrezionalità di cui dispongono le parti di tale contratto per determinare il carattere «necessario» di un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, non impedisce al giudice nazionale di esercitare un controllo giurisdizionale completo al riguardo.

L’articolo 88 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che qualora un contratto collettivo rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, il margine di discrezionalità di cui dispongono le parti di tale contratto per determinare il carattere «necessario» di un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, non impedisce al giudice nazionale di esercitare un controllo giurisdizionale completo al riguardo.

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