La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte
Leggi tuttoCorte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione, sentenza dell’ 11 gennaio 2024 causa C‑537/22 – La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte
il 7 Aprile, 2024in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
Corte di giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, Sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22 – L’articolo 30 della legge n. 724/1994 (società di comodo) viola l’articolo 9 e l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, nella parte in cui prevede la possibilità di rimborso ed il divieto alla compensazione o cessione ed, inoltre, la perdita del credito IVA se per tre periodi consecutivi effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale
il 12 Marzo, 2024in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
L’articolo 30 della legge n. 724/1994 (società di comodo) viola l’articolo 9 e l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ed i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, nella parte in cui prevede la possibilità di rimborso ed il divieto alla compensazione o cessione ed, inoltre, la perdita del credito IVA se per tre periodi consecutivi effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale
Leggi tuttoProcesso tributario: disapplicazione della normativa interna se in contrasto con il diritto dell’unione
il 22 Febbraio, 2024in Corte CE-UE, NOTIZIEtags: processo tributario
La Corte di Giustizia UE con nella sentenza inerente la causa C-715/20 emessa il 20 febbraio 2024 si è soffermata sul potere dei giudici nazionali di disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto unionale. In particolare sulle direttive. Nella sentenza in commento i giudici unionali ricordano, dal paragrafo 68, che “… Per quanto […]
Leggi tuttoCorte di giustizia UE in conformità del principio di non discriminazione ai lavoratori con contratto a termine vanno comunicati i motivi del licenziamento
il 22 Febbraio, 2024in Corte CE-UE, lavoro, NOTIZIEtags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, licenziamenti
La Corte di Giustizia UE con la sentenza inerente la causa C-715/20 emessa il 20 febbraio 2024, intervenuto in tema di contratti di lavoro, ha affermato quanto seguente “… La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, […]
Leggi tuttoCorte di Giustizia UE sentenza n. C‑218/22, Prima Sezione, depositata il 18 gennaio 2024 – L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà
il 23 Gennaio, 2024in Corte CE-UE, lavorotags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, lavoro
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà
Leggi tuttoCorte di Giustizia dell’UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 – Il diritto al risarcimento previsto dal (UE) 2016/679 nei casi di violazioni del regolamento ha una funzione risarcitorio e non punitivo o dissuasivo
il 8 Gennaio, 2024in Corte CE-UEtags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, privacy
Corte di Giustizia dell’UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati relativi […]
Leggi tuttoCorte di Giustizia UE sentenza depositata il 4 maggio 2023, causa C‑127/22 – L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene.
il 19 Agosto, 2023in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano «mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una «distruzione», ai sensi del paragrafo 2, primo comma, di detto articolo, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata e il suddetto bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito delle attività economiche del soggetto passivo. Lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene.
Leggi tuttoCorte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 24 novembre 2022, C-596/21 – Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di beni può essere negato il beneficio della detrazione dell’IVA assolta a monte, per il motivo che egli sapeva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una frode in materia di IVA commessa dal venditore originario al momento della prima vendita, anche se anche il primo acquirente era a conoscenza di tale frode
il 16 Agosto, 2023in Corte CE-UE, TRIBUTItags: CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE, IVA
Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, letti alla luce del principio del divieto di frode, devono essere interpretati nel senso che al secondo acquirente di beni può essere negato il beneficio della detrazione dell’IVA assolta a monte, per il motivo che egli sapeva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una frode in materia di IVA commessa dal venditore originario al momento della prima vendita, anche se anche il primo acquirente era a conoscenza di tale frode.
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