Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione sesta, sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa C-640/23 – Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria
Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell'IVA pagata a monte su un'operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall'amministrazione tributaria come operazione non soggetta all'IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell'IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria