lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27769 depositata il 2 ottobre 2023 – Nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe

Nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 28320 depositata il 10 ottobre 2023 – Il lavoratore ha il diritto di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di “uscire” dal salario contrattuale della categoria di pertinenza. Infatti, per la cogenza dell’art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione con norma precettiva di rango sovraordinato

Il lavoratore ha il diritto di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di “uscire” dal salario contrattuale della categoria di pertinenza. Infatti, per la cogenza dell’art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione con norma precettiva di rango sovraordinato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27806 depositata il 2 ottobre 2023 – L’efficacia generale degli accordi aziendali è tendenziale – in ragione dell’esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell’azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell’espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali; limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale – non già legale o istituzionale – delle organizzazioni sindacali

L'efficacia generale degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali; limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27735 depositata il 2 ottobre 2023 – In materia di appalto illecito o di manodopera la relativa questione si risolvere nella corretta individuazione del datore di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla perfetta sovrapponibilità delle tematiche della interposizione e di quelle della individuazione della subordinazione

In materia di appalto illecito o di manodopera la relativa questione si risolvere nella corretta individuazione del datore di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito alla perfetta sovrapponibilità delle tematiche della interposizione e di quelle della individuazione della subordinazione

L’obbligo di vaccinazione e le relative sanzioni sono costituzionalmente legittime in quanto opera un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 185 depositata il 5 ottobre 2023, intervenuto in ordine al tema dell'obbligo di vaccinazione e delle relative sanzioni, ha affermato, in continuità con le sentenze n. 14 e 15 del 2023, che è  costituzionalmente legittimo l’obbligo del vaccino COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari in senso stretto, [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27711 depositata il 2 ottobre 2023 – Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27451 depositata il 27 settembre 2023 – Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall’altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27407 depositata il 26 settembre 2023 – Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell’addebito, con invito all’incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina

Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell'addebito, con invito all'incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina

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