Corte di Cassazione, ordinanza n. 30803 depositata il 6 novembre 2023 – Ai fini dell’operatività sul piano oggettivo della clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell’occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice in caso di cambio appalto senza mutamenti nell’organizzazione del lavoro, non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società (o RTI, in questo caso) subentrante, e rimanendo efficace il diritto all’assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell’appalto