Corte di Cassazione, ordinanza n. 30803 depositata il 6 novembre 2023

CAMBIO APPALTO – CLAUSOLA SOCIALE

RILEVATO CHE

1. la Corte d’Appello di Bari, in riforma di sentenza del Tribunale di Foggia, accertava il diritto dei lavoratori appellanti, quali dipendenti della Società Cooperativa Sociale ACM, che gestiva in subappalto la pulizia dei bagni della stazione ferroviaria di Foggia, ad essere assunti alle dipendenze delle società appellate GSN s.r.l. e Gruppo SAM (SAM) s.r.l., componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) subentrato nell’appalto di gestione dei servizi di manutenzione e pulizia della stazione, e condannava le società appellate al pagamento, in favore degli appellanti, delle somme, a titolo di risarcimento danni, pari alle retribuzioni dovute dalla messa in mora sino all’effettiva assunzione;

2. la Corte territoriale, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale:

– giudicava ammissibile la produzione attorea diretta a dimostrare l’esistenza del contratto di subappalto tra ACM e I. (precedente appaltatrice e subappaltante):

– accertava che in data 12/12/2016, a seguito della risoluzione del contratto di appalto tra C. s.p.a., società affidataria dei servizi di pulizia presso la stazione ferroviaria di Foggia, e I., e di conseguenza del contratto di subappalto tra I. e ACM, C. aveva stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese GSN – Gruppo SAM un verbale di passaggio di appalto, con l’impegno di far transitare i lavoratori menzionati negli elenchi presentati alle dipendenze delle società subentranti;

– riteneva sussistente il diritto dei lavoratori appellanti a essere assunti dalle imprese subentranti in forza del dettato dell’art. 37, lett. B), del CCNL Cooperative Sociali (che prevede l’obbligo dell’azienda subentrante nell’appalto di assumere i lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell’appalto stesso) e dell’art. 37, lett. D (che impone alle aziende subentranti di fornire alle OO.SS. territoriali le opportune informazioni in caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio con ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro), norme contrattuali collettive violate nel caso di specie;

3. avverso la sentenza d’Appello propone ricorso per cassazione la società Gruppo SAM con 5 motivi; la società GSN s.r.l. propone controricorso con ricorso incidentale adesivo con 5 motivi; resistono i lavoratori indicati in epigrafe con controricorso; tutte le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso per cassazione Gruppo SAM deduce (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) omesso esame delle lettere di assunzione prodotte in primo grado e travisamento della prova, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 421 e 437 c.p.c. per avere la sentenza gravata ritenuto erroneamente le lettere di assunzione fatti costitutivi del diritto all’assunzione da parte della società subentrante e conseguentemente considerandole idonee piste probatorie tali da rendere ammissibili i mezzi di prova offerti solo in secondo grado, con motivazione inesistente o insufficiente;

2. con il secondo motivo, la società deduce (art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c., per avere la sentenza gravata ritenuto erroneamente indispensabili e sulla base di una motivazione meramente apparente i documenti prodotti in appello, malgrado il loro contenuto foriero di incertezze sulla ricostruzione dei fatti per divergenza tra il contratto di appalto e l’autorizzazione al subappalto, e la mancata deduzione da parte dei lavoratori dei profili di indispensabilità degli stessi;

3. con il terzo motivo deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame della lettera di assunzione del lavoratore Grosso Roccantonio, che indicava genericamente, come luogo di lavoro, la sede di Foggia e non la stazione di Foggia e travisamento della relativa prova;

4. con il quarto motivo deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nonché omesso esame della circostanza che il lavoratore C. è il legale rappresentante della ACM società cooperativa e in quanto tale avrebbe potuto produrre già in primo grado la documentazione prodotta solo in secondo grado;

5. con il quinto motivo la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti della società committente C. e della società uscente ACM Cooperativa Sociale affinché manlevassero e garantissero la società subentrante, omesso esame della violazione da parte di ACM dell’art. 37 CCNL cooperative sociali non avendo fornito alla società ricorrente le informazioni necessarie a individuare la forza lavoro da assumere, erronea applicazione del CCNL cooperative sociali anziché del CCNL mobilità Area A/F senza alcuna motivazione;

6. i motivi del controricorso della società GSN, espressamente qualificato come ricorso incidentale adesivo, sono del tutto sovrapponibili a quelli del ricorso principale e pertanto vengono trattati unitamente;

7. oggetto della presente controversia è la sussistenza del diritto dei lavoratori odierni controricorrenti ad essere assunti dalle società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di imprese subentrato nell’appalto di gestione dei servizi di manutenzione e pulizia della stazione di Foggia, diritto previsto dal CCNL Cooperative Sociali; nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dei lavoratori per avere essi allegato solo le lettere di assunzione e non le prove della sussistenza del contratto di subappalto, mentre in secondo grado la Corte d’Appello, utilizzando i propri poteri di integrazione del materiale probatorio (con specifico riguardo all’autorizzazione al subappalto) ha accertato il diritto all’assunzione alle dipendenze dell’appaltatore subentrante in forza della clausola cd. sociale in caso di cambio appalto prevista dalla contrattazione collettiva;

8. tanto premesso, osserva il Collegio, in primo luogo, che i motivi dei ricorsi principale e incidentale scontano una certa sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1 (n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.) nel medesimo motivo, con una prospettazione della stessa questione sotto profili tra loro incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011), o di più questioni all’interno dello stesso motivo;

9. va altresì ricordato che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata, Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021), essendo inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019);

10. neppure è ravvisabile, nella specie, ipotesi di motivazione omessa o apparente, che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019); in sede di legittimità il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019);

11. con riguardo all’utilizzo da parte della Corte territoriale di poteri istruttori integrativi (questione incorporata nei primi quattro motivi di gravame), questa Corte ha ribadito in più occasioni che costituisce caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine (cd. piste probatorie), il giudice ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio all’acquisizione di atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte, fermo il principio che l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice non è volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte (cfr. Cass. S.U. n.10790/2017, Cass. n. 11845/2018, n. 23605/2020, n. 23162/2023);

12. a tali regole di bilanciamento, nel rito speciale, del principio dispositivo con l’esercizio di poteri officiosi in presenza di adeguate piste probatorie si è attenuta la sentenza gravata, valorizzando le lettere di assunzione alle dipendenze della cooperativa subappaltatrice, e da ciò inferendo la dimostrazione, sulla base dell’ulteriore documentazione acquisita (in applicazione del principio probatorio sopra ricordato), dell’esistenza e operatività di contratto di subappalto rientrante nell’ambito delle attività oggetto di cambio appalto nella fattispecie concreta, con accertamento in fatto e valutazione delle prove raccolte congrua e logica, che pertanto resiste alle censure di cui ai motivi in esame;

13. ricostruita la situazione contrattuale tra le società committente, appaltatrice/subappaltante, subappaltatrice, la Corte di merito ha ritenuto sussistente il rapporto di subappalto, verificato l’applicazione del CCNL cooperative sociali, osservato che tale disciplina prevede l’assunzione diretta dei dipendenti da parte delle società subentranti alle medesime condizioni contrattuali in forza nel precedente appalto al fine di mantenere inalterata l’organizzazione del lavoro, ritenuto non fornita alcuna prova circa significativi mutamenti nell’organizzazione del servizio che avrebbero impedito l’assunzione;

14. si tratta di ricostruzione in fatto e diritto parimenti congrua e logica; invero, va sottolineata l’operatività sul piano oggettivo della clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell’occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice in caso di cambio appalto senza mutamenti nell’organizzazione del lavoro, rimanendo non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società (o RTI, in questo caso) subentrante, e rimanendo efficace il diritto all’assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell’appalto (che, eventualmente, risponderanno delle proprie inesattezze o omissioni nei confronti del committente o dell’appaltatore subentrante, ma non in danno dei lavoratori tutelati dalla clausola sociale di matrice contrattual-collettiva);

15. in questo senso deve essere rigettato anche il quinto motivo di entrambi i ricorsi;

16. da un lato, perché non sussiste né è stata ravvisata in concreto ipotesi di litisconsorzio necessario con la società committente, esterna al rapporto di lavoro dei ricorrenti originari e con il loro passaggio alle dipendenze dell’appaltatore subentrante in forza di clausola sociale operante in caso di cambio appalto, posto che i rapporti interni tra RTI subentrante e committente non sono oggetto del presente giudizio;

17. d’altro lato, il motivo risulta privo di decisività e autosufficienza, mancando (o comunque non essendo riportata nel ricorso in Cassazione neanche con riferimento a specifici atti precedenti) allegazioni circa la non operatività di clausola sociale nel diverso CCNL di cui viene invocata l’applicazione o sulle conseguenze in materia di cambio appalto (cfr. Cass. n. 2140/2006, n. 28072/2021, n. 21230/2023);

18. alla stregua di quanto esposto i ricorsi vanno rigettati;

19. le spese di lite del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, con liquidazione come da dispositivo a carico di ciascuna parte soccombente, e con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario;

20. ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo.

Condanna parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 ciascuna per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto