La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30803 depositata il 6 novembre 2023, intervenendo in tema di clausola sociale nei casi di cambio appalti, ha statuito che la clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva operante nelle ipotesi di cambio appalto trova applicazione anche per i dipendenti delle imprese subappaltatrici, una volta dimostrato l’esistenza di tale rapporto contrattuale e tale prova può essere acquisita dal Giudice, usando i propri poteri d’ufficio, quando già nella causa ci siano sufficienti piste probatorie.
La vicenda ha riguardato, nel cambio di appalto, la richiesta dei dipendenti di un’azienda che aveva collaborato a erogare il servizio con l’appaltatrice uscente di essere assunti dall’impresa subentrante in applicazione della clausola sociale prevista dal contratto collettivo di settore (ccnl cooperative sociali, articolo 37). Il giudice di prime cure rigettava la domanda dei lavoratori. Avverso tale decisione i dipendenti proponevano appello. La Corte Territoriale, in riforma della decisione impugnata, riconosceva, sulla base del contratto di subappalto, il diritto dei lavoratori di essere assunti dall’impresa subentrante nell’appalto. La nuova impresa appaltatrice, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso riconoscendo la correttezza della sentenza di appello.
I giudici di legittimità evidenziano che “… costituisce caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine (cd. piste probatorie), il giudice ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio all’acquisizione di atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte, fermo il principio che l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice non è volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte (cfr. Cass. S.U. n.10790/2017, Cass. n. 11845/2018, n. 23605/2020, n. 23162/2023); …”
Inoltre per il Supremo consesso la ricostruzione della Corte di Appello “… in fatto e diritto parimenti congrua e logica; invero, va sottolineata l’operatività sul piano oggettivo della clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell’occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice in caso di cambio appalto senza mutamenti nell’organizzazione del lavoro, rimanendo non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società (o RTI, in questo caso) subentrante, e rimanendo efficace il diritto all’assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell’appalto (che, eventualmente, risponderanno delle proprie inesattezze o omissioni nei confronti del committente o dell’appaltatore subentrante, ma non in danno dei lavoratori tutelati dalla clausola sociale di matrice contrattual-collettiva); …”
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