Corte di Cassazione, ordinanza n. 31104 depositata il 8 novembre 2023
Lavoro pubblico – reiterazione abusiva dei contratti a termine – risarcimento – prescrizione
Ritenuto che:
1. la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del rapporto di lavoro a termine intercorso fra Leonardo La Gatta e la Croce Rossa Italiana a far data dal 1° luglio 2005 e, respinta la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato, ha condannato l’ente a corrispondere al lavoratore otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo risarcitorio sulla base dei parametri indicati dall’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183 nonché al pagamento del premio incentivante;
2. limitatamente a quel che in questa sede rileva, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, trovando applicazione il termine ordinario decennale, che non era decorso neppure assumendo quale dies a quo la data di scadenza del primo contratto a termine;
3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, mentre il La Gatta resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo;
4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
5. il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. il ricorso principale, con un unico motivo, censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2697, 1337, 1338, 2087 cod. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il capo della decisione relativo al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e sostiene che nella specie non si è in presenza di una responsabilità contrattuale in quanto il citato articolo 36, in parte qua, specifica un precetto già contenuto nella regola generale dettata dall’art. 1338 cod. civ.;
2. il motivo è infondato, avuto riguardo al consolidato indirizzo di questa Corte in ordine alla riconducibilità della responsabilità che dà luogo al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine al paradigma della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. L, 11/05/2022, n. 15027, e precedenti ivi citati, nonché, per l’espressa affermazione della natura contrattuale della responsabilità ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, già Cass. SU, 15/03/2016, n. 5072), con conseguente applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione (in tal senso, sia pure con riferimento al rapporto di lavoro privato, Cass. Sez. L, 16/09/2022, n. 27331);
3. il ricorso va dunque respinto, e, di conseguenza, rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione;
4. alla soccombenza segue la condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
5. occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e, assorbito il ricorso incidentale, condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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