CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, ottava Sezione, sentenza depositata il 5 dicembre 2024, Causa C‑680/23 – Non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività

Non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 7, sentenza depositata il 28 novembre 2024, nella causa C‑622/23 – L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’IVA, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA

L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’IVA, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 4, sentenza depositata il 21 novembre 2024, nella causa C-297/23 – Affinché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso

Affinché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 1, sentenza depositata il 26 settembre 2024, nella causa C-792/22 – Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva

Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d'ufficio decisioni della corte costituzionale di tale Stato membro, sebbene ritengano, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva

Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza depositata il 30 settembre 2003 nella causa C-224/01 – Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento

Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quinta Sezione, sentenza del 10 luglio 1997 nella causa C-261/95 – Il diritto comunitario, al suo stato attuale, non osta a che uno Stato membro imponga, per la proposizione di ogni ricorso diretto al risarcimento del danno subito a seguito della tardiva attuazione della direttiva, un termine di decadenza di un anno a decorrere dalla recezione nel suo ordinamento giuridico interno, purché tale modalità procedurale non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna

Il diritto comunitario, al suo stato attuale, non osta a che uno Stato membro imponga, per la proposizione di ogni ricorso diretto al risarcimento del danno subito a seguito della tardiva attuazione della direttiva, un termine di decadenza di un anno a decorrere dalla recezione nel suo ordinamento giuridico interno, purché tale modalità procedurale non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 10 luglio 1997 nelle cause riunite C-94/95 e C-95/95 – Un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l’esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch’essi risarciti.

Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch'essi risarciti.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 8 ottobre 1996 nelle cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94 – La mancanza di qualsiasi provvedimento d’ attuazione di una direttiva per raggiungere il risultato prescritto da quest’ultima entro il termine a tal fine stabilito costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario e pertanto fa sorgere un diritto a risarcimento a favore dei singoli lesi qualora, da un lato, il risultato prescritto dalla direttiva implichi l’ attribuzione, a favore dei singoli, di diritti il cui contenuto possa essere individuato e, dall’ altro, esista un nesso di causalità tra la violazione dell’ obbligo a carico dello Stato e il danno subito

La mancanza di qualsiasi provvedimento d' attuazione di una direttiva per raggiungere il risultato prescritto da quest'ultima entro il termine a tal fine stabilito costituisce di per sé una violazione grave e manifesta del diritto comunitario e pertanto fa sorgere un diritto a risarcimento a favore dei singoli lesi qualora, da un lato, il risultato prescritto dalla direttiva implichi l' attribuzione, a favore dei singoli, di diritti il cui contenuto possa essere individuato e, dall' altro, esista un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito

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