Archivi mensili: Agosto 2023

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 27, sentenza n. 7451 depositata il 1° giugno 2023 – L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento

L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento

Costituisce reato la scelta di pagare gli stipendi e non i contributi da parte del datore di lavoro in crisi di liquidità

  La Corte di Cassazione, sezione, penale, con la sentenza n. 32967 depositata il 28 luglio 2023, intervenendo in tema di reato per omesso versamento di ritenute previdenziali, ha riconfermato che "... il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32967 depositata il 28 luglio 2023 – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all’erario. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento sulle violazione

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento sulle violazione

Processo tributario: omessa pronuncia

L'articolo  112. c.p.c. statuisce che  << il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti>>.  Per cui si è in presenza del vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamini e non [...]

SFL: l’Istituto pubblica tutti i dettagli operativi sulla nuova misura di inclusione sociale – INPS – Comunicato del 29 agosto 2023

INPS - Comunicato del 29 agosto 2023 SFL: l'Istituto pubblica tutti i dettagli operativi sulla nuova misura di inclusione sociale Dal 1° settembre sarà possibile fare domanda per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), la nuova misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25217 depositata il 24 agosto 2023 – La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel Sinallagma contrattuale, sicchè il riparto dagli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel Sinallagma contrattuale, sicchè il riparto dagli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno

Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro – Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” – INPS – Circolare n. 77 del 29 agosto 2023

INPS - Circolare n. 77 del 29 agosto 2023 Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” - Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro SOMMARIO: Con la presente circolare [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24351 depositata il 10 agosto 2023 – L’accertamento induttivo puro consente all’Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l’imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, ancorché inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma costituenti presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando i dati in esse contenuti siano assolutamente inattendibili e tali da inficiare l’utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari, ponendo a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non avere conseguito il reddito accertato ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall’ufficio

L'accertamento induttivo puro consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l'imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, ancorché inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ma costituenti presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando i dati in esse contenuti siano assolutamente inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare di non avere conseguito il reddito accertato ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall'ufficio

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