L’articolo 112. c.p.c. statuisce che << il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti>>.
Per cui si è in presenza del vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamini e non decida su una questione oggetto di specifica doglianza ed è impugnabile per cassazione solo attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c. . La giurisprudenza si è espressa conformemente ( v. per tutte, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01; Cass. ordinanza n. 13590 del 2021; Cass. n. 22759 del 2014; Cass. sentenza n. 23649 del 2023)
L’omessa pronuncia, denunciabile ai sensi degli artt. 112 e 360, n. 4, c.p.c. consiste nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione ritualmente formulata. Essa si distingue dal vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., in quanto è volto a censurare l’adeguatezza della motivazione in fatto della sentenza e l’esame dei fatti decisivi per la decisione.
Va precisato che l’omessa pronuncia si configura con la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto traducendosi in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., diversamente l’omessa motivazione prevede che il giudice di merito abbia proceduto all’esame della questione oggetto di doglianza anche se il ricorrente lamenti che la soluzione sia giuridicamente non corretta ovvero sia senza adeguata giustificazione.
Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018; Cass. ord. n. 1876/2018).(Cass., sez. lavoro, sentenza n. 7450 del 2024)
La Corte di Cassazione, a sezione unite, con la sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 ha affermato che “… «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (v. in tal senso, tra le molte, Cass. n. 29191 del 6 dicembre 2017, Rv. 646290-01).
«Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione» (cfr. Cass., 24953/2020, 14486/2004). …”
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6248 dell’ 8 marzo 2024 ha evidenziato che “… pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. (Cass. 26/05/2022, n. 17011)
(…)
Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'”iter” argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. 25/07/2020, n. 12652). …”
La Suprema Corte, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2456 depositata il 25 gennaio 2024 ha ribadito che “… non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione (di merito) sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge o difetto di motivazione, ove lamenti l’adozione di una soluzione non giuridicamente corretta o senza adeguata giustificazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione. (Cass. n. 12131/2023; n. 29953/2020). …”
In particolare il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012; Cass. ordinanza n. 5607 del 2021),
Si configura il vizio di omessa pronuncia, anche nei casi in cui la sentenza sia completamente disallineata dai fatti di causa e dalle specifiche doglianze ritualmente introdotte.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, il giudice di legittimità, nel disporre la cassazione con rinvio della decisione gravata in accoglimento del ricorso, ha ritenuto ricadere nella definizione enunciata la fattispecie scrutinata costituita dall’omesso esame della riproposta querela di falso in via incidentale, dichiarata inammissibile dalla sentenza di primo grado, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall’avversario a base della domanda o dell’eccezione, che apre un subprocedimento autonomo avente per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).
Inoltre si è precisato che che per“… integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011; Cass. ordinanza n. 32258 del 2018) …”
Pertanto non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6.12.2017, n. 29191; Cass. sentenza n. 2773 del 2023)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23666 depositata il 3 agosto 2023 (in tema vedasi anche Cass. ordinanza n. 1515 del 2020; Cass., 15 marzo 2019, n. 7500; Cass. ordinanza n. 25622 del 2021), intervenendo in tema di scomputo della ritenuta d’acconto in mancanza della certificazione, ha chiarito che “… ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 2/04/2020; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. sentenza n. 10284 del 2022). E’ stato quindi ritenuto che ” Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. 4/06/2019, n. 1525).
Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 5/03/2021, n. 6150) …”
Si evidenzia, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse”, per effetto di “error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all’approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ‘ragione più liquida’ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Omessa pronuncia ed omesso fatto decisivo
L’omessa pronuncia non deve riguardare:
- l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
- la doglianza una o più istanze istruttorie non esaminate dal giudice del merito (in tal caso l’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione nel caso in cui l’istanza, ove ammessa e valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su una eccezione, e quindi su uno dei fatti principali della controversia);
- il caso di omessa pronuncia su questioni pregiudiziali di rito e su questioni processuali;
- la statuizione implicita di rigetto quando risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore.
Differenza tra omessa pronuncia ed omessa motivazione
La giurisprudenza con l’ordinanza n. 22204 del 2021 si è soffermata sulla differenza tra omessa pronuncia ed omessa motivazione precisando che “… I vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si differenziano in tal senso:
Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione).
Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto. Al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione. …”
Inoltre, a conferma dei precedenti, la Suprema Corte con la sentenza n. 18893 del 2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione» (Cass., sez. 6-5, 4/12/2014, n. 25714). …”
Omessa pronuncia e motivazione completamente disallineata rispetto ai fatti di causa
Ricorre l’ipotesi di omessa pronuncia anche nel caso in cui la motivazione della sentenza risulta completamente disallineata rispetto ai fatti di causa come nelle seguenti ipotesi:
- quado risulti dal testo della sentenza impugnata ed in particolare dal dispositivo che essa ha deciso in relazione ad un appello contro una sentenza diversa da quella indicata nel frontespizio della stessa sentenza come sentenza appellata ma anche che non ha preso in esame alcuna delle doglianze poste con l’atto di appello in relazione alla sentenza di primo grado;
- quando i i giudici di merito non hanno neppure identificato l’oggetto della domanda della contestazione della pretesa tributaria evincendosi dalla trascrizione delle parti salienti del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per evidenziare quale fosse l’esatto tenore della domanda giudiziale proposta
in quanto tale motivo di gravame non investe un fatto principale o secondario, bensì proprio la completa omissione di esame e di decisione sull’appello proposto il cui contenuto è stato indicato nella sentenza impugnata con riguardo a questioni completamente diverse e disallineate da quelle contenute nell’appello relativo alla causa, nonché la totale mancanza di risposta, da parte della sentenza impugnata, ai reali motivi di appello, che non sono stati presi in esame. Cass. ordinanza n. 13590 del 2021 in motivazione)
Come evidenziare l’omessa pronuncia
Il Supremo consesso, con l’ordinanza n. 13590 depositata il 19 maggio 2021, ha chiarito che non corrisponde al vero che “… l’omesso esame debba risultare solo dal dato testuale poiché questa Corte a sezioni unite ha affermato che, pur nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, peraltro ciò essere posto non solo in relazione al dato “testuale” evincibile dalla sentenza, ma anche dal dato “extratestuale”, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 – 01) …”
Ricorso in cassazione
Il vizio di omessa pronuncia è impugnabile per cassazione solo attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art. 112 dello stesso codice (v. per tutte, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01). (Cass. n. 22759 del 2014; Cass. sentenza n. 23649 del 2023)
Infatti, sul punto, le sezioni unite con la sentenza n. 8053 del 4 aprile 2014 hanno precisato che “… Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal ,giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie …” (Cass. sentenza n. 10284 del 2022)
Inoltre per il Supremo consesso “… in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso“. (Cass. n. 3829/2023; n. 382/2022; n. 28570/2019; n. 16147/2017). …” (Cass. ordinanza n. 2456 del 2024)
Ricorso in cassazione distinzione tra omessa pronuncia su una domanda ed interpretazione fatta dal giudice di merito
Sul tema il Supremo consesso, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 del 2024 ha chiarito che “… nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., Sez. 6 – 5, 21 dicembre 2017, n. 30684).
(…)
Peraltro, nell’interpretazione dell’eccezione di prescrizione, deve tenersi conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass., Sez. L, 27 ottobre 2021, n. 30303; cfr. pure Cass., Sez. 5, n. 24 gennaio 2022, n. 1980, secondo cui anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale). L’interpretazione del motivo formulato, nella sentenza di secondo grado, non è, quindi, conforme ai criteri ermeneutici degli atti processuali ed alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità. …”
Inammissibilità
I giudici di legittimità hanno, con orientamento costante, affermato che “… l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 24 maggio 2021, n. 14140; Cass. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761). …” (Cass., Sez. 5, del 24/04/2018, n. 10036; Cass. Del 12 febbraio 2021, n. 3593; Cass. sentenza n. 9908 del 2023; Cass. sentenza n. 20605 del 2023)
Altra ipotesi di inammissibilità riguarda il caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., resta necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(S.U. 17931/2013; Cass. n.10862 del 07/05/2018; Cass. sentenza n. 32525 del 2022).
Inoltre, in ordine alla corretta individuazione della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. dell’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “… risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., o del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, num. 5) dello stesso codice – in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa – ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (in tal enso Cass. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759). …” (Cass. sentenza n. 20195 del 2022)
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