sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29110 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l’esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie

In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie

In tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c.

In tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29157 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35714 depositata il  24 settembre 2024 – Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa

Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa

Responsabilità del datore di lavoro per l’incidente se ha omesso di attivarsi per impedire l’evento e senza considerare le disattenzioni, imprudenze o disubbidienze del dipendente

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35714 depositata il 24 settembre 2024, intervenendo in tema di responsabilità del datore di lavoro per la violazione della disciplina antinfortunistica, ha ribadito il principio secondo cui "Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40682 depositata il 6 novembre 2024 – Nell’ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l’amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro

Nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro

In mancanza di delega sono responsabili tutti i componenti del Consiglio di amministrazione per le violazioni di norme antiinfortunistiche

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40682 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di responsabilità penale per violazione degli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui " nell'ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l'amministrazione ricade per intero su tutti [...]

UE – Direttiva del 23 ottobre 2024, n. 2024/2831 – Relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali

UE - Direttiva del 23 ottobre 2024, n. 2024/2831 Relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Scopo della presente direttiva è migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali nei [...]

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