sicurezza sul lavoro

Committente non professionale non è penalmente responsabile per l’infortunio del dipendete dell’appaltatore se il rischio è riporto nel DVR e nel Pos

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 33705 depositata il 5 settembre 2024, intervenendo in tema di responsabilità penale del committente per violazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui "Si ritiene che il committente privato - in quanto tale non professionale - che affidi in appalto [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33705 depositata il 5 settembre 2024 – Il committente privato – in quanto tale non professionale – che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, non é tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale. Gli si chiede tuttavia, se non vuole assumere su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza e rispondere penalmente degli eventuali infortuni dei lavoratori, di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi

Il committente privato - in quanto tale non professionale - che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, non é tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale. Gli si chiede tuttavia, se non vuole assumere su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza e rispondere penalmente degli eventuali infortuni dei lavoratori, di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 22897 depositata il 19 agosto 2024 – Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall’art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell’aggravamento che è identificabile come una natura le progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 dello stesso d.P.R. si riferisce solo a quell'aggravamento che è identificabile come una natura le progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22011 depositata il 5 agosto 2024 – La mera non conoscenza della legge non ha alcun effetto scriminante, a meno che non si traduca in una condizione di inevitabile ignoranza del precetto normativo, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione

La mera non conoscenza della legge non ha alcun effetto scriminante, a meno che non si traduca in una condizione di inevitabile ignoranza del precetto normativo, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione

La mancata diligenza di chi è tenuto ad adottarle esclude la responsabilità amministrativa, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, dell’ente anche in mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 31665 depositata il 2 agosto 2024, intervenendo in tema di responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti, ha ribadito il principio secondo cui "... ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31665 depositata il 2 agosto 2024 – Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato ed inoltre l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza

Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione, per l'appunto, della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato ed inoltre l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15957 depositata il 7 giugno 2024 – E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico

E' configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico

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