sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7821 – Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano

Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7477 – Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, che impongono all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sono applicabili anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori da lui non dipendenti, solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire

Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, che impongono all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sono applicabili anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori da lui non dipendenti, solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 7900 depositata il 4 marzo 2022 – La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo priva della necessaria analisi di tali documenti e delle ragioni per le quali da essi non potrebbe trarsi la prova della ingerenza

La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo priva della necessaria analisi di tali documenti e delle ragioni per le quali da essi non potrebbe trarsi la prova della ingerenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058 – L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7093 depositata il 1° marzo 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 – art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 01 marzo 2022, n. 393

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 01 marzo 2022, n. 393 art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 Facendo seguito alla nota prot. n. 29 dell’11 gennaio u.s., ad integrazione delle FAQ contenute nella n. 109 del 27 gennaio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503 – E’ ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi

E' ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi

Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail spiega come utilizzarli correttamente nei luoghi di lavoro – INAIL – Comunicato 28 febbraio 2022

INAIL - Comunicato 28 febbraio 2022 Trabattelli: una guida tecnica dell’Inail spiega come utilizzarli correttamente nei luoghi di lavoro Nella pubblicazione curata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche vengono fornite indicazioni anche per la loro scelta e manutenzione secondo gli standard di sicurezza italiani e internazionali Vederli montati rende l’idea di un cantiere di lavoro in allestimento [...]

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