CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7477 – Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, che impongono all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, sono applicabili anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori da lui non dipendenti, solo ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire