CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33365
Infortunio sul lavoro – Lesioni mortali – Risarcimento danni – Distacco – Responsabilità
Rilevato che
1.11 Tribunale di Ivrea rigettava la domanda proposta dai congiunti di S.V., diretta all’accertamento della responsabilità di S.P. s.r.I., N. s.r.I., A. s.p.a., C.l. s.p.a., C.C. s.p.a., G. s.p.a., A. A. T. s.p.a., S.S., M.B. s.r.I., C.M., V.C. e M.M. per le lesioni mortali patite dal loro congiunto e la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Nel corso del processo era stata autorizzata la chiamata in causa per manleva di C. Assicurazioni s.p.a., ora A. assicurazioni S.p.a., terza chiamata da N. s.r.I., e di G.I. s.p.a., terza chiamata da S.S., C.L. S.p.A., C.C. S.p.a. e G. S.p.a.
2. Il Tribunale, pur individuata la responsabilità dell’infortunio in capo alla datrice di lavoro S. s.r.l. e alla distaccataria N. s.r.I., in solido, nonché in capo a C. Assicurazioni s.p.a., aveva respinto il ricorso sul rilievo che il danno da lesione del rapporto parentale fosse rimasto privo di allegazioni, non essendo sufficiente il solo legame familiare con il defunto.
3. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava S. s.r.l. e C.G., liquidatore della N. s.r.I., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai congiunti di S. V. in ragione della perdita del rapporto parentale. Dichiarava inammissibile (e comunque infondata, attesa l’impossibilità per il terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore) la domanda di condanna svolta dagli appellanti direttamente nei confronti dei garanti G. I. s.p.a. e A. assicurazioni S.p.a., in quanto formulata per la prima volta in appello e in assenza della possibilità per il terzo di agire direttamente nei confronti della società di assicurazioni, in mancanza di previsione normativa. Rigettava la domanda di garanzia formulata da C. G. nei confronti di A. assicurazioni S.p.a., per essere la fattispecie esclusa dalla garanzia contrattuale.
4. Rilevava la Corte che l’infortunio mortale era avvenuto all’interno dell’area deposito – cd. campo base – situata all’interno del cantiere sito in Capo di Ponte, relativo a lavori stradali commissionati dall’A. all’associazione Temporanea di Imprese costituita da C.L.Spa (mandataria) e da C.C.s.p.a., G. S.p.a. e A. A. T. s.p.a. L’esecuzione dei lavori in forma unitaria era stata affidata a società costituita dalle prime tre società indicate, S. Società Consortile a r.I., la quale aveva subappaltato alla ATI M.B. s.r.l. – N. s.r.l. la fornitura e posa in opera, tra l’altro, delle barriere di sicurezza guard – rail.
5. Il sinistro era avvenuto il 17/6/2011 mentre personale dipendente della società S. s.r.I., formalmente distaccato presso N. s.r.I., dopo essere giunto in cantiere insieme con il titolare della società datrice F.M. e al legale rappresentante della distaccataria N. G., stava effettuando operazioni di carico delle barriere sull’autocarro di proprietà della S. s.r.l. In particolare, durante il sollevamento di un pacco di lame, a causa della rottura di una delle fasce dell’imbracatura, il carico cadeva investendo il S. – che, incaricato di sorvegliare l’imbracatura, si trovava a terra – il quale riportava lesioni alla testa che ne determinavano in maniera pressoché immediata il decesso.
6. La Corte rilevava la concorrente responsabilità, per violazione dell’art. 2087 c.c., del datore di lavoro S. s.r.l. e della N. s.r.l. (e, per essa, di C. G., quale successore nei rapporti della N. s.r.I.), in ragione del provato deterioramento delle fasce, del quale il legale rappresentante della S. s.r.l. era consapevole, essendo stato sollecitato alla sostituzione delle medesime dal personale senza provvedervi. La responsabilità di N. s.r.l. era rinvenuta sia nella omissione degli obblighi di preliminare verifica dell’idoneità dell’attrezzatura utilizzata dal personale per il sollevamento del carico come impresa distaccataria, tenuta agli stessi obblighi di sicurezza e prevenzione del datore di lavoro (art. 3 D.Igs. 81/2008), sia in virtù dell’ingerenza del titolare nell’organizzazione del lavoro del personale S. s.r.l. La responsabilità delle altre società, invocata sulla base dell’art. 26 d.lgs. 81/2008, che per l’esecuzione di un contratto d’appalto individua quali destinatari degli obblighi di sicurezza, oltre al datore di lavoro, il committente ed eventuali subappaltatori, era esclusa sul rilievo che la norma non prevede una sorta di responsabilità oggettiva. Se D.M. capo cantiere di S. s.r.I., era informato che il giorno successivo la N. s.r.l. avrebbe eseguito i lavori, non era stato dimostrato che egli fosse a conoscenza che la N. s.r.l. quel giorno si sarebbe avvalsa di altro personale, diverso dai suoi dipendenti, né i mancati controlli sull’accesso di tale personale sul cantiere e sulle successive operazioni di carico dei materiali erano ascrivibili a soggetti preposti alla sicurezza per conto di A. s.p.a. e di S. s.r.I., non essendo stato effettuato quella mattina alcun controllo sul cantiere, mentre la N. s.r.I., titolare del subappalto, aveva presentato regolare POS anche nella parte relativa alla movimentazione dei carichi ed era stata verificata l’idoneità tecnico organizzativa della stessa, anche monitorando la positività dell’affidabilità riguardo all’osservanza delle disposizioni di sicurezza in occasione di precedenti interventi già eseguiti sul cantiere. Il sinistro era avvenuto nel c.d. campo base del cantiere (che si sviluppava per oltre 8 km), comprendente mensa, uffici, alloggiamenti per gli operai, zone deposito materiali e dove il cancello rimaneva aperto nelle ore diurne e non vi era un presidio fisico all’ingresso per l’identificazione del personale. La responsabilità di M. s.r.l. era esclusa sul rilievo che dal contratto era emerso che la stessa si sarebbe occupata della sola fornitura delle barriere. Era esclusa anche la responsabilità per manleva di A. assicurazioni S.p.a. (in favore di C.), non essendo la posizione del distacco ricompresa nell’oggetto della polizza (comprendente la responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro e nei confronti dei terzi) e non essendo il lavoratore in distacco né dipendente né in rapporto di parasubordinazione con il distaccatario. La Corte territoriale riteneva nella specie non operanti nei confronti della società di assicurazioni le deroghe previste nelle condizioni aggiuntive di polizza, riguardanti situazioni (subappaltatori e relativi dipendenti e dipendenti dell’assicurato non soggetti ad assicurazione Inail) in alcun modo riferibili alla fattispecie del distacco e che l’attività di S. s.r.l. non poteva ritenersi occasionale nel senso indicato nella polizza, in quanto finalizzata attraverso il distacco all’esecuzione dell’attività principale dell’assicurato.
7. La Corte riteneva sussistente il danno lamentato, consistito nella sofferenza morale interiore connessa alla perdita definitiva della relazione affettiva con il familiare, e condannava i responsabili al relativo risarcimento.
8. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i congiunti di B. V. sulla base di sette motivi, illustrati con memoria.
9. Hanno resistito con controricorso A. s.p.a., M. B. s.r.I., M.C., A. Assicurazioni s.p.a., G. I. s.p.a., nonché, unitamente, S., D.M., C., C.L.s.p.a., C.C., G. s.p.a.
10. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire propria requisitoria scritta.
11. I ricorrenti, A. Assicurazioni s.p.a., S., D.M., C., C.L.s.p.a., C.C., G. s.p.a., A. s.p.a. e M. C. hanno prodotto memorie.
Considerato che
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 19 lett. f Dlgs. 81/2008, rilevando che la citata norma prevede che il preposto, in questo caso il capo cantiere, il responsabile di cantiere e il coordinatore per la sicurezza, quali destinatari dell’obbligo di garanzia, non possono andare esenti da responsabilità per il fatto che nel giorno dell’infortunio non fossero presenti in cantiere, essendo la loro presenza necessaria (tanto più che in quel giorno si iniziavano i lavori di posa delle barriere guard rail), in quanto la preventiva verifica dell’affidabilità dell’appaltatrice non esime i preposti dalla verifica delle attrezzature utilizzate e dalla sorveglianza e controllo delle medesime.
2. Il motivo di ricorso è inammissibile perché, sub specie violazione di legge, interviene a sindacare il ragionamento del giudice del merito riguardo alla non riferibilità ai soggetti in questione delle indicate responsabilità (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019), ragionamento fondato su una serie di circostanze di fatto (mancata informazione del capo cantiere della S. Scarl riguardo all’intervento di posa della barriere stradali in quel giorno; regolare presentazione del POS da parte della stessa N. s.r.I., anche nella parte relativa alla movimentazione dei carichi, con identificazione del rischio specifico e indicazione dei nominativi del personale dipendente impiegato nell’appalto, oltre che dei mezzi e delle attrezzature e della formazione e informazione allo stesso impartita; verifica preventiva dell’idoneità tecnico organizzativa della N. s.r.l. in relazione a precedenti interventi effettuati sul cantiere; brevissimo arco temporale, meno di un’ora, intercorso tra l’ingresso delle maestranze di S. s.r.l. e l’incidente, avvenuto in un luogo decentrato nell’ambito di un ampio cantiere, al quale era consentito l’accesso tramite un cancello che rimaneva sempre aperto). Ne discende che la censura, ancorché svolta in termini di violazione di legge, si risolve nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice del merito in senso contrario alle aspettative dei ricorrenti e si traduce, quindi, nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 2 lett. a Dlgs. 81/2008, per essere stata esclusa la responsabilità delle committenti, dovendo queste ultime dimostrare di aver agito con diligenza nella scelta dell’appaltante e di non aver mantenuto posizioni di interferenza nel cantiere stesso, cioè la loro totale estromissione dal cantiere, elementi trascurati dalla Corte d’appello. Osservano che le stesse circostanze che determinarono l’infortunio dimostrano l’inadeguatezza, sia dimensionale che di mezzi tecnici e attrezzature, di N. s.r.l.
4. Occorre rilevare che in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire (cfr., in tal senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092). Non è, infatti, configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio.
La normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) prevede, invero, una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto e, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera è pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.
In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si deve prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori ovvero per lo svolgimento del servizio. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svoiger i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (in termini Cass. n. 11311 del 09/05/2017, Cass. 17178/2013). Nella specie, nulla è dedotto in sede di ricorso in ordine alle circostanze da cui in concreto desumere che la committenza si fosse riservata specifici poteri tecnico organizzativi in relazione alle attività di carico e scarico delle merci di cui di cui al servizio appaltato. Peraltro, l’estraneità della committenza è stata ritenuta dalla sentenza impugnata sulla base di plurime risultanze di causa, dettagliatamente descritte al punto che precede, con motivazione che appare coerente e logica, cui il ricorrente si limita ad opporre una propria valutazione delle prove.
5. I ricorrenti deducono, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 lett. a) Dlgs. 81/2008, perché la Corte, ritenendo esenti le società dalla responsabilità per il comma 2, non aveva applicato il comma 4, che prevede la responsabilità solidale, a prescindere dalle specifiche colpe, per il danno differenziale, ottenuto mediante detrazione dal complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale quanto complessivamente erogato dall’Inail.
6. Premesso che presupposto della responsabilità solidale è la riferibilità causale dell’evento a più soggetti, nella specie esclusa dalla Corte territoriale, va rilevato che il danno di cui si discute in questa sede non attiene al lavoratore, rispetto al quale può parlarsi di danno differenziale, ma al danno morale iure proprio in capo a soggetti diversi dal lavoratore allo stesso legati da vincolo parentale. La censura, quindi, si rivela non pertinente rispetto al danno non patrimoniale riconosciuto ai congiunti dell’infortunato, liquidato con statuizione non censurata sul punto.
7.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 13 comma 2 I. 109/1994, per essere stata esclusa la responsabilità di M. B. s.r.I., pur avendo questa Corte affermato in più circostanze la responsabilità delle imprese A. dell’ATI nei confronti del lavoratore, tanto più che il potere di rappresentanza anche processuale spetta alla capogruppo.
8. Il motivo è privo di fondamento. I giudici di merito hanno chiarito che era intervenuta una divisione dei compiti tra le imprese A., in forza della quale era stato attribuito alla M. B. s.r.l. quello di provvedere alla fornitura di materiale, mentre alla N. s.r.l. quello di organizzazione ed esecuzione delle opere appaltate, come è confermato dall’attribuzione alla sola N.
s.r.l., in forza della richiamata distinzione dei ruoli, del compito di redazione del piano di sicurezza approvato dalla committenza, sicché va esclusa la responsabilità di M. B. s.r.l. Non si rivela pertinente, inoltre, il richiamo da parte della ricorrente della decisione Cass. n. 24063 del 2015, che concerne la co-responsabilità per i crediti di lavoro, e sempre con riferimento ai dipendenti da una delle imprese A. e non anche dipendenti da terzi, quali la S. s.r.l.
9. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c., per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza esterna alle previsioni contrattuali del contratto di subappalto stipulato tra S. Scarl e ATI N./M., qualificandolo come contratto a favore di terzo, le quali attribuivano oneri alla predetta ATI in punto di applicazione di principi antinfortunistici e impiego di attrezzature efficienti, erroneamente escludendone la rilevanza esterna.
10. Si tratta di censura riguardante l’interpretazione di clausola contrattuale in assenza di indicazione specifica della regola ermeneutica violata. Costituisce principio consolidato in tema di ermeneutica contrattuale quello in forza del quale l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme che assume violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. n. 27136 del 15/11/2017, Cass. n. 9461 del 09/04/2021), risultando altrimenti il motivo di ricorso, come nella specie, inammissibile, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.
11. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione art. 30 Dlgs 2676 2003 in relazione alla domanda di manleva C. – N. s.r.l. nei confronti di A. Assicurazioni s.p.a., avendo la Corte d’appello escluso la garanzia in ragione della posizione di distacco in cui si trovava S. al momento dell’incidente, ritenendo che la responsabilità operasse nei confronti dei dipendenti e dei terzi, tra i quali non rientrava il lavoratore.
12. Deducono, ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la ricorrenza dell’ipotesi contenuta nella clausola aggiuntiva B1 e dell’art. 16 lett. A delle condizioni G. di polizza, facendo malgoverno dei principi regolatori in materia di interpretazione del contratto: con il riferimento che l’art. 16 fa ai lavoratori subordinati e parasubordinati assicurati ai sensi del DPR 1125/1965, era chiaro che l’intenzione delle parti era quella di garantire l’assicurato dai danni che poteva subire chi lavorava in cantiere ed era soggetto ad assicurazione INAIL, fattispecie nella quale rientrava il S..
13. Le norme invocate per entrambe le censure sono attinenti all’assicurazione degli appaltatori, come tali non direttamente attivabili dai danneggiati nei confronti dell’assicuratore in assenza di espressa previsione di azione diretta del danneggiato, con conseguente difetto di interesse dei ricorrenti all’impugnazione.
Valgono, in ogni caso, con riguardo alle predette censure, le argomentazioni già svolte sub 10 in relazione alla formulazione delle censure in tema di interpretazione del contratto.
14. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese G. al 15% e accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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