sicurezza sul lavoro

Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati” – Interpello n. 8 del 12 dicembre 2024 del Ministero del Lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 8 del 12 dicembre 2024 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori [...]

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio – Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 Art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio Facendo seguito alla circ. n. 4/2024 ed acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29110 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l’esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie

In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie

In tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c.

In tema di infortuni sul lavoro, se il danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento, si configura tra gli stessi una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29157 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35714 depositata il  24 settembre 2024 – Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa

Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa

Responsabilità del datore di lavoro per l’incidente se ha omesso di attivarsi per impedire l’evento e senza considerare le disattenzioni, imprudenze o disubbidienze del dipendente

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35714 depositata il 24 settembre 2024, intervenendo in tema di responsabilità del datore di lavoro per la violazione della disciplina antinfortunistica, ha ribadito il principio secondo cui "Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, [...]

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