sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21172 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di responsabilità contrattuale – come quella derivante dalla violazione dell’art. 2087 c.c. – il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l’inadempimento e da provare il nesso causale fra quest’ultimo e il danno, spettando danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l’adempimento, oppure l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art.1218 c.c.)

In tema di responsabilità contrattuale - come quella derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. - il danneggiato (creditore del risarcimento del danno) può limitarsi ad allegare l'inadempimento e da provare il nesso causale fra quest'ultimo e il danno, spettando danneggiante (debitore del risarcimento del danno) provare l'adempimento, oppure l'impossibilità di adempiere per causa non imputabile (art.1218 c.c.)

Patente a Crediti (PaC): manuale operativo per la gestione della piattaforma – Disponibile la guida completa per l’utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Comunicato del 28 luglio 2025 Patente a Crediti (PaC): manuale operativo per la gestione della piattaforma - Disponibile la guida completa per l'utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti L'Ispettorato Nazionale del lavoro rende disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare, in conformità [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20247 depositata il 19 luglio 2025 – La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui esistenza può, in presenza di valida allegazione sul punto, essere stabilita dal giudice anche tramite il ricorso a presunzioni

La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui esistenza può, in presenza di valida allegazione sul punto, essere stabilita dal giudice anche tramite il ricorso a presunzioni

La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro. Per cui è possibile la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell’intera organizzazione e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi ‘sottordinati’

La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro. Per cui è possibile la contestuale presenza di un datore di lavoro al vertice dell'intera organizzazione e di uno o più datori di lavoro che potrebbero definirsi 'sottordinati'

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22584 depositata il 16 giugno 2025 – La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all’interno di una più ampia organizzazione per effetto dell’articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l’unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa — e solo nell’ambito di essa — datore di lavoro

La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una più ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l'unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa — e solo nell'ambito di essa — datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 23840 depositata il 26 giugno 2025 – La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

La funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate

In tema di responsabilità dell’imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l’onere di provare l’adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, a prescindere sia dall’accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie-essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l’apparato respiratorio – sia dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa

In tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie-essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18202 depositata il 4 luglio 2025 – In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale -abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia

In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale -abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia

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