sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 22461 depositata il 16 giugno 2025 – Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro e che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest’ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro e che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15977 depositata il 15 giugno 2025 – La previsione di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività

La previsione di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 19428 depositata il 24 maggio 2025 – L’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 20373 depositata il 3 giugno 2025 – Le disposizioni di sicurezza perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori

Le disposizioni di sicurezza perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13122 depositata il 16 maggio 2025 – Per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative

Per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative

Oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 cod. civ. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 11631 depositata il 3 maggio 2025, intervenendo in tema di allegazione e riparto delle prove ex art. 2087 c.c., ha riaffermato i principi di diritto secondo cui "(Cass., Sez. L, n. 16869/2020) - elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15697 depositata il 22 aprile 2025 – Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte

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