sicurezza sul lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11631 depositata il 3 maggio 2025 – Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41, secondo comma, Cost.

Elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.

Il datore che non adempia al fondamentale obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento

Il datore che non adempia al fondamentale obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento

Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio: aggiornamenti per l’invio in modalità offline o in cooperazione applicativa – Il 16 maggio 2025 è previsto l’aggiornamento degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio – INAIL – Comunicato del 16 aprile 2025

INAIL - Comunicato del 16 aprile 2025 Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio: aggiornamenti per l’invio in modalità offline o in cooperazione applicativa - Il 16 maggio 2025 è previsto l’aggiornamento degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio Si informa che dal 16 maggio 2025 è disponibile la versione aggiornata degli applicativi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6404 depositata il 10 marzo 2025 – L’azione di regresso dell’INAIL, a seguito dell’abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio e non al concreto accertamento dell’illecito penale

L'azione di regresso dell'INAIL, a seguito dell’abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non al concreto accertamento dell'illecito penale

Salute e sicurezza sul lavoro: modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva – Chiarimenti – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Comunicato del 19 marzo 2025

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Comunicato del 19 marzo 2025 Salute e sicurezza sul lavoro: modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva - Chiarimenti L’INL con nota prot. 2668 del 18.3.2025 pubblica la prima nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome come previsto [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6404 depositata il 10 marzo 2025 – Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3488 depositata l’ 11 febbraio 2025 – In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla reputazione, all’integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa

In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa

Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025 Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi Come è noto, con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato le misure di sicurezza per lo svolgimento [...]

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