sicurezza sul lavoro

Uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei – Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, Legge n. 203/2024 – Prime indicazioni – Nota 29 gennaio n. 811 del 2025 dell’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota 29 gennaio n. 811 del 2025 Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, Legge n. 203/2024 - Prime indicazioni Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31912 depositata l’ 11 dicembre 2024 – Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 34553 depositata il 27 dicembre 2024 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 88 depositata il 3 gennaio 2025 – Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell’utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l’onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l’uso di tali sostanze e l’insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto – non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì – secondo il canone del “più probabile che non”, da applicare anche tenendo conto della presenza o dell’assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all’attività lavorativa

Il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto per avere contratto una grave patologia in conseguenza dell'utilizzo di sostanze cancerogene senza adeguate protezioni e senza istruzioni su come evitare o limitare il pericolo ha l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'uso di tali sostanze e l'insorgere della malattia; tale onere deve essere assolto - non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì - secondo il canone del "più probabile che non", da applicare anche tenendo conto della presenza o dell'assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa;

MINISTERO degli AFFARI ESTERI – Comunicato del 24 dicembre 2024 – Entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981

MINISTERO degli AFFARI ESTERI - Comunicato del 24 dicembre 2024 Entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32163 depositata il 12 dicembre 2024 – In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”

In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 23 dicembre 2024 – Approvato il nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 23 dicembre 2024 Approvato il nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2024, n. 195, è stato approvato per la prima volta il “Piano integrato [...]

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