sicurezza sul lavoro

Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio: aggiornamenti per l’invio in modalità offline o in cooperazione applicativa – Il 16 maggio 2025 è previsto l’aggiornamento degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio – INAIL – Comunicato del 16 aprile 2025

INAIL - Comunicato del 16 aprile 2025 Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio: aggiornamenti per l’invio in modalità offline o in cooperazione applicativa - Il 16 maggio 2025 è previsto l’aggiornamento degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio Si informa che dal 16 maggio 2025 è disponibile la versione aggiornata degli applicativi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6404 depositata il 10 marzo 2025 – L’azione di regresso dell’INAIL, a seguito dell’abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio e non al concreto accertamento dell’illecito penale

L'azione di regresso dell'INAIL, a seguito dell’abolizione pregiudiziale penale, è legata, infatti, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non al concreto accertamento dell'illecito penale

Salute e sicurezza sul lavoro: modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva – Chiarimenti – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Comunicato del 19 marzo 2025

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Comunicato del 19 marzo 2025 Salute e sicurezza sul lavoro: modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea - Conformità macchine ante direttiva - Chiarimenti L’INL con nota prot. 2668 del 18.3.2025 pubblica la prima nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome come previsto [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6404 depositata il 10 marzo 2025 – Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3488 depositata l’ 11 febbraio 2025 – In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all’integrità psico-fisica e alla salute, all’onore e alla reputazione, all’integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa

In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana», ha aggiunto che « la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa

Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Circolare n. 2 del 13 febbraio 2025 Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi Come è noto, con la circolare n. 23 del 22 luglio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illustrato le misure di sicurezza per lo svolgimento [...]

Uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei – Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, Legge n. 203/2024 – Prime indicazioni – Nota 29 gennaio n. 811 del 2025 dell’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota 29 gennaio n. 811 del 2025 Art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, Legge n. 203/2024 - Prime indicazioni Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31912 depositata l’ 11 dicembre 2024 – Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

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