sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1633 depositata il 25 gennaio 2026 – Pur se sono attribuiti gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite

Pur se sono attribuiti gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1633 depositata il 25 gennaio 2026 – Pur se l’art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite

Pur se l'art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025 – Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress

Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress

Responsabilità datoriale e ambiente di lavoro stressogeno ex art. 2087 c.c.: Mobbing, straining e costrittività organizzativa

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025, si è pronunciata in tema di responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. e della disciplina antistress nel rapporto di lavoro. Il caso di specie e il profilo di merito La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Ancona, [...]

LEGGE n. 198 del 29 dicembre 2025 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

LEGGE n. 198 del 29 dicembre 2025 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile Art. 1 1. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31372 depositata il 1° dicembre 2025 – In materia di tutela della salute del lavoratore, l’art. 2087 cod. civ. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all’umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro

In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 cod. civ. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro

Lo stress da lavoro correlato e i turni prolungati: limiti orari, obblighi del datore di lavoro

Nel nostro ordinamento il rapporto di lavoro subordinato è regolato, oltre che dai contratti collettivi e dalle norme sul lavoro, anche da principi generali diretti alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore. In particolare: l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’attività “le misure che, secondo la particolarità del [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 26923 depositata il 7 ottobre 2025 – In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.

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