E’ stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il “ Manuale informativo per la prevenzione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “.
Con il suddetto manuale il Ministero, senza alcuna pretesa di esaustività, fornisce quegli elementi informativi essenziali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni e spunti di riflessione con il fine di ridurre le situazioni di rischio.
Per il Ministero un contrasto efficace agli infortuni passa attraverso un cambiamento di mentalità ” che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano. “
Il Manuale, composto da 5 sezioni oltre ad un breve glossario, è diretto ai lavoratori ed a tutte le figure investite della sicurezza sui luoghi di lavoro ed infatti nella premessa viene precisato che “Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa”.
Nella prima sezione viene valorizzata la funzione di investimento della prevenzione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene precisato come sia fondamentale l’obbligo per il datore di lavoro di realizzare la cd. “ valutazione preventiva del rischio “, con tale strumento vengono individuati i rischi legati all’attività ed individuate le misure più idonee da attuare per prevenirli.
La seconda sezione del Manuale enfatizzata, come la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ponga in risalto, in funzione del massimo livello di sicurezza, possa essere raggiunto con la partecipazione attiva, diretta e responsabile anche da parte del lavoratore stesso.
“In altre parole, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore deve attivamente partecipare alla tutela dell’integrità fisica – propria e altrui – nei modi e nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dal Testo Unico. “
Con la terza sezione vengono individuate le figure interessate all’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Viene puntualizzato che la sicurezza sul lavoro non riguarda solo il datore di lavoro e i propri dipendenti. Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche altri soggetti:
il Dirigente, il quale attua le direttive del datore di lavoro,;
il Preposto per la sicurezza, il quale sovraintende le attività lavorative;
l’RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), il quale in possesso di idonei requisiti rispetto al luogo di lavoro si occupa della prevenzione e protezione dei lavoratori;
l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), una figura eletta direttamente dai lavoratori, che si occupa di essere il tramite tra questi e gli altri attori sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Altra figura è quella del Medico competente, è il soggetto nominato dal datore di lavoro se i rischi per la salute dei lavoratori sono di entità tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. Le visite effettuate dal medico competente sono a cura e spese del datore di lavoro..
La quarta sezione è dedicata alla documentazione che deve essere prodotta dal datore di lavoro quale dimostrazione della corretta attuazione degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
In particolare:
redazione e dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR )
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ( DUVRI ) nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.
Nella predetta sezione vengono individuati i soggetti, ciascuno con funzioni specifiche, a cui è demandato il compito di vigilare e controllare il corretto adempimento degli obblighi di seguito indicati:
l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro;
i Vigili del Fuoco;
le ASL Aziende Sanitarie Locali;
l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) che oltre alla funzione assicurativa, ricopre anche una informativa e divulgativa.
La quinta sezione è quella dedicata alle ultime novità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dal DL n. 48/2023.
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