CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12332 depositata il 26 marzo 2024 – Il giudice di legittimità, nel definire il rischio nuovo ha chiarito che il fatto altrui non esclude in radice l’imputazione dell’evento al primo agente, a meno che, in relazione all’intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all’evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L’imputazione non sarà invece esclusa quando l’evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente