CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25826 – L’imprenditore beneficiario del contributo, che conceda in affitto l’azienda, perde per ciò stesso la qualità di imprenditore divenendo mero percettore del reddito costituito dai canoni d’affitto, i quali dunque non possono considerarsi come conseguiti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, cessata appunto con il subentro dell’affittuario, con l’ulteriore conseguenza che, venuta meno in radice la possibilità di realizzazione delle predette finalità, il mantenimento del contributo comporterebbe, in contrasto con le stesse finalità e con il conseguente vincolo di destinazione del contributo alla loro effettiva realizzazione, una illegittima distrazione dello stesso contributo da tale vincolo