CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8380 depositata il 27 febbraio 2024
Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie – UNI 7697 e 1260 – Non applicabilità agli esercizi commerciali – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Annullamento con rinvio
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 08/07/2021 dal Giudice di pace di Ancora e con la quale M.N. era stata assolta per insussistenza del fatto dal reato previsto dall’art.590 cod.pen., contestato per avere – nella qualità di titolare di un esercizio commerciale – omesso di segnalare con apposita vetrata la separazione tra l’intero e l’esterno del locale e comunque non installato una vetrata antisfondamento, cagionando per colpa lesioni personali nei confronti del minore E.E. , che aveva urtato contro la suddetta vetrata mandandola in frantumi.
Il Tribunale ha previamente riassunto le considerazioni poste dal Giudice di pace alla base della pronuncia assolutoria, esponendo come fosse stato evidenziato – in aderenza alle conclusioni rese dal consulente tecnico della difesa – che non sussistesse alcun precetto normativo che imponesse di dotare l’esercizio commerciale di una vetrata antisfondamento e che la presenza dell’ostacolo era stata idoneamente segnalata mediante tendaggi e adesivi di vario genere collocati sulla vetrata stessa, mentre l’evento era da ascrivere alla condotta imprudente del minore e delle persone tenute alla relativa vigilanza.
Il giudice dell’impugnazione ha quindi ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla responsabilità per colpa specifica dell’imputata, attesa la natura non vincolante delle norme UNI 7697 e 1260 (riguardanti i criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie) e la non applicabilità agli esercizi commerciali delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.81/2008; sottolineando altresì il dato rappresentato dal concorso colposo della condotta del minore e dei soggetti tenuti alla relativa vigilanza.
2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione A.A. e B.B. nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore E.E., articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo hanno dedotto la inosservanza della legge nella parte in cui le sentenze di merito hanno ritenuto non applicabili nel caso di specie le norme del d.lgs. n. 81/2008.
Hanno dedotto che tale normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro era dettata anche per i locali, quale quello in esame, in cui viene esercitata un’attività economica e che l’allegato IV del d.lgs 81/2008 al punto 1.3.6 stabilisce che le pareti a vetrate siano segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero siano separate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione in modo che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti. Hanno dedotto che la vetrata sulla quale era andato a sbattere il minore non era chiaramente segnalata, non era costituita da materiali di sicurezza fino all’altezza di un metro dal pavimento e meno che meno al di sopra ed infine non era separata dai luoghi di lavoro.
Con il secondo motivo hanno dedotto l’inosservanza della legge nella parte in cui le sentenze di merito avevano ritenuto non applicabili nel caso di specie le norme UNI.
Il difensore ha osservato che la norma UNI 7697/07 relativa ai Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie con rimando al D. L. 115 del 1995 (recepito dalla Direttiva Europea 1992/59/CEE commi 1, 2, 3) ed al successivo d.lgs n. 172 del 2004 (recepito dalla Direttiva Europea 2001/95/CE) ha valore cogente anche in Italia ed obbliga pertanto ad adottare accorgimenti per evitare che il vetro possa rompersi e cagionare cosi danni alle persone.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.
4. Il difensore dell’imputata ha depositato in data 30 dicembre 2022 una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Il difensore del Responsabile Civile Itas- Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni- D.D. ha depositato in data 28 dicembre 2022 una memoria con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Il punto di doglianza relativo all’applicabilità delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 anche al locale presso il quale è avvenuto l’incidente, deve ritenersi fondato.
A tale proposito, i giudici di merito hanno apoditticamente escluso tale possibilità; non tenendo peraltro conto del principio in base al quale nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep.2014, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 12223 del 03/02/2015, dep. 2016, D., Rv. 266385; Sez. F, Sentenza n. 45316 del 27/08/2019, G., Rv. 277292).
Ne consegue che le relative prescrizioni – con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 – dovevano intendersi come trovanti applicazione anche all’interno del predetto esercizio commerciale; e che, specificamente, trovavano applicazione le disposizioni contenute nell’allegato IV, recante norme attinenti ai «requisiti dei luoghi di lavoro»; tra cui, in particolare, quella contenuta al punto 1.3.6, in base alla quale «Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi».
3. Ulteriormente, deve essere richiamato principio in base al quale le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa; conseguendone che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod.pen.
Derivandone che, in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l’aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, cod.pen., nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 ultimo comma, cod.pen., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Sez.4, n. 14775 del 11/4/2016, G., in motivazione; conf. già Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, C., Rv. 260947).
4. In conclusione, le lacune motivazionali riscontrate nella sentenza di appello impongono l’annullamento con rinvio allo stesso giudice, diversa persona fisica, affinché rivaluti la sussistenza di profili di responsabilità in capo all’imputato – oltre che la dedotta sussistenza di profili di colpa concorrente ovvero esclusiva in capo ai soggetti tenuti alla vigilanza sulla persona offesa – alla luce dei predetti principi.
Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Va disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, diversa persona fisica, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
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