CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8380 depositata il 27 febbraio 2024 – Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Ne consegue che le relative prescrizioni – con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 – dovevano intendersi come trovanti applicazione a qualsiasi luogo di lavoro