NOTIFICHE

Notificazioni semplificate e irreperibilità del destinatario: tra rigore formale e tutela effettiva del contraddittorio

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025, ha affrontato un tema di costante criticità nel processo tributario: la validità della notifica semplificata di atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario e, in particolare, l’onere probatorio del messo notificatore nella descrizione delle ricerche effettuate. La [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025 – In tema di procedura di notificazione semplificata il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni

In tema di procedura di notificazione semplificata il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32061 depositata il 10 dicembre 2025 – La cartella di pagamento o l’atto impositivo intestati a società di persone o di capitali estinta sono validi ed efficaci, anche se notificati agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio

La cartella di pagamento o l'atto impositivo intestati a società di persone o di capitali estinta sono validi ed efficaci, anche se notificati agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26787 depositata il 6 ottobre 2025 – E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio

E' illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 26781 depositata il 6 ottobre 2025 – In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ.

In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26369 depositata il 29 settembre 2025 – La riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane Spa) è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011

La riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane Spa) è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26371 depositata il 29 settembre 2025 – La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

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