Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 27792 depositata il 28 ottobre 2024 – Secondo il dettato dell’art. 167 cod. civ., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia». Qualora tale costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi
Secondo il dettato dell'art. 167 cod. civ., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia». Qualora tale costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l'accettazione da parte dei coniugi