cassazione sez. civile

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 23548 depositata il 20 luglio 2026 – La necessità che il rappresentante dell’unità immobiliare in comproprietà esprima la volontà unica dei comproprietari comporta altresì che gli eventuali contrasti fra costoro sull’assemblea condominiale vanno risolti all’interno del gruppo, l’art 67, comma 2, disp. att. c.c. è espressione di un principio generale, in forza del quale, se ad una comunione partecipano per una quota più proprietari pro indiviso, costoro devono nominare un rappresentante che esprima un voto e una volontà unica

La necessità che il rappresentante dell’unità immobiliare in comproprietà esprima la volontà unica dei comproprietari comporta altresì che gli eventuali contrasti fra costoro sull’assemblea condominiale vanno risolti all’interno del gruppo, l’art 67, comma 2, disp. att. c.c. è espressione di un principio generale, in forza del quale, se ad una comunione partecipano per una quota più proprietari pro indiviso, costoro devono nominare un rappresentante che esprima un voto e una volontà unica

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 18827 depositata il 9 giugno 2026 – Nel sistema processuale non esiste il divieto della c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.

Nel sistema processuale non esiste il divieto della c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.

Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza n. 21271 depositata il 25 luglio 2025 – Con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’ art. 6 bis legge 212/2000 in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ‘a tavolino’, l’Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi “armonizzati” mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

Con riguardo alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell' art. 6 bis legge 212/2000 in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. 'a tavolino', l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi "armonizzati" mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19032 depositata l’ 11 giugno 2026 – In tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini di decadenza introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, decorre “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione

In tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini di decadenza introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, decorre "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 12525 depositata il 4 maggio 2026 – Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 32545 depositata il 13 dicembre 2025 – In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza n. 24172 depositata il 29 agosto 2025 – qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale

qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale

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