Corte di Cassazione, sezione seconda, ordinanza n. 9534 depositata l’ 11 aprile 2025 – L’incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell’art. 591 c.c., determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacita di autodeterminarsi, cosi da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione
L'incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, richiedendo che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacita di autodeterminarsi, cosi da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione