Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 1635 depositata il 23 gennaio 2025 – La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio – in funzione di una tutela risarcitoria permane anche successivamente all’efficacia della fusione e la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell’incorporata non si trasferisce al suo omologo dell’incorporante per effetto dell’efficacia della fusione. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell’organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società
La legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio - in funzione di una tutela risarcitoria permane anche successivamente all'efficacia della fusione e la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell'incorporata non si trasferisce al suo omologo dell'incorporante per effetto dell'efficacia della fusione. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell'organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società