NOTIFICHE

Riflessioni sulle notificazioni nei casi di irreperibilità del destinatario degli atti o avvisi in ambito tributario

1. Contesto normativo e giurisprudenziale In ambito tributario in presenza di irreperibilità del destinatario di un atto tributario l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, lett. e), disciplina la notificazione e richiama espressamente l'art. 140 c.p.c. La normativa che disciplina la notificazione prevede, quindi, un apposita procedura da seguire in ipotesi di irreperibilità c.d. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025 – Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16988 depositata il  24 giugno 2025 – L’art. 29, comma 1, a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell’atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto c.d. impoesattivo

L’art. 29, comma 1, a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18806 depositata il 9 luglio 2025 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18647 depositata l’ 8 luglio 2025 – In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16185 depositata il 16 giugno 2025 – Nel caso di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, l’avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art 4 della legge nr. 260 del 1958, deve eccepire il difetto di legittimazione nella prima udienza, provvedendo alla contemporanea indicazione dell’amministrazione realmente competente

Nel caso di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, l’avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art 4 della legge nr. 260 del 1958, deve eccepire il difetto di legittimazione nella prima udienza, provvedendo alla contemporanea indicazione dell’amministrazione realmente competente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16467 depositata il 18 giugno 2025 – L’obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)

L'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, sia presso la loro sede, che direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15325 depositata il 9 giugno 2025 – Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore ed in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo "deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore ed in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile

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