NOTIFICHE

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 25084 depositata il 12 settembre 2025 – Il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro. Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee

Il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro. Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20160 depositata il 18 luglio 2025 – Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 853 depositata il 10 febbraio 2025 – Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15710 depositata il 12 giugno 2025 – In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella  esattoriale,  da  parte  dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella  esattoriale,  da  parte  dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25263 depositata il 16 settembre 2025 – Trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all’art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione ed il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell’atto, mediante lettera raccomandata, l’avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all'art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione ed il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell'atto, mediante lettera raccomandata, l'avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Notificazioni tributarie: l’efficacia della notifica dell’atto impositivo e il ruolo del domicilio fiscale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 25255, depositata il 15 settembre 2025, ha riaffermato principi rilevanti in tema di notificazione degli atti tributari, con particolare riferimento al ruolo del domicilio fiscale e all’onere informativo del contribuente. Tale pronuncia offre l’occasione per ripensare criticamente il rapporto tra le esigenze dell’amministrazione finanziaria e le garanzie [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25255 depositata il 15 settembre 2025 – La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario, nonché di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

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