NOTIFICHE

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16300 depositata il 12 giugno 2024 – Nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata

Nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata

Processo tributario: la notifica degli atti processuali o atto tributario è nulla se la consegna avviene al portiere senza informare il destinatario

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16300 depositata il 12 giugno 2024, intervenendo in tema di notifica di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "... nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21224 depositata il 23 luglio 2021 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 17892 depositata il 20 giugno 2024 – L’agente postale è un ausiliario dell’ufficiale giudiziario (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263), e pertanto, “in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell’agente postale, nell’ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., esclusivamente l’ufficiale giudiziario, non anche l’agente postale del quale costui si avvalga

L’agente postale è un ausiliario dell'ufficiale giudiziario (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263), e pertanto, “in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 – Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest’ultima contenente l’atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche

Per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 3331 depositata il 28 dicembre 2023 – L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15976 depositata il 7 giugno 2024 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

Processo tributario: atto impositivo notificato a mezzo posta, in assenza temporanea del destinatario, si perfeziona dopo 10 giorni dall’avviso di giacenza

In ordine al perfezionamento della notifica degli atti impositivi di natura tributari, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ritenuto che in caso di assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata e valida ai fini decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, anche se il destinatario non abbia ritirato il plico presso l'ufficio postale. [...]

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