NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26369 depositata il 29 settembre 2025 – La riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane Spa) è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011

La riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane Spa) è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26371 depositata il 29 settembre 2025 – La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330, comma terzo, c.p.c., ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile o a seguito delle costituzione della parte intimata, o mediante rinnovazione nella residenza o nel domicilio della parte

La notifica a mezzo PEC e il problema della casella piena

Nel sistema delle notificazioni telematiche tramite PEC, i punti centrali sono due: il momento del perfezionamento della notificazione (cioè il quando si considera che la notifica “si è realizzata”); la conoscibilità effettiva del contenuto dell’atto notificato da parte del destinatario. Il legislatore, in particolare con l’introduzione dell’art. 149‑bis del codice di procedura civile (nelle versioni applicabili [...]

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 25084 depositata il 12 settembre 2025 – Il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro. Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee

Il perfezionamento della notifica si determina nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Il sintagma «rende disponibile» utilizzato dal legislatore non soltanto è, di per sé, neutro. Il documento informatico notificato telematicamente dall’ufficiale giudiziario deve, dunque, essere reso disponibile al destinatario nella sua casella di PEC e ciò non accade nel caso di mancata consegna, sia per causa imputabile al destinatario, sia per ragioni oggettive ad esso estranee

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20160 depositata il 18 luglio 2025 – Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 853 depositata il 10 febbraio 2025 – Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

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