1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In ambito tributario in presenza di irreperibilità del destinatario di un atto tributario l’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, lett. e), disciplina la notificazione e richiama espressamente l’art. 140 c.p.c.

La normativa che disciplina la notificazione prevede, quindi, un apposita procedura da seguire in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa (momento­rea assenza), mentre è prevista una modalità semplificata solo per l’irreperibilità assoluta, cioè quando il contribuente vive in luogo sconosciuto o abbia abbandonato definitivamente la sede del domicilio fiscale.

Per la Suprema Corte, nell’ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025 ha ribadito che In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 – 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis).”

Successivamente alla sentenza della Consulta n. 258/2012, la Cassazione ha chiarito che anche nelle cartelle di pagamento si applica integralmente il rito dell’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, inclusa l’assoluta necessità della prova della ricezione della raccomandata informativa, non basta la sua mera spedizione.

2. L’Ordinanza n. 19520/2025: principi in tema di irreperibilità relativa

L’Ordinanza della Cassazione tributaria n. 19520, depositata il 15 luglio 2025, riafferma che il ricorso all’art. 143 c.p.c. (mediante il rito semplificato di cui all’art. 60, lett. e)) non è ammissibile se il destinatario risulta relativamente irreperibile, cioè la sua residenza è nota e localizzabile, ma non è stato trovato “momentaneamente” al domicilio.

Ne consegue che nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la notifica deve seguire obbligatoriamente tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c.: deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e spedizione (e effettiva ricezione) della raccomandata informativa.

Infatti, i giudici di legittimità nella decisione in commento ribadiscono che Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).”

Per gli Ermellini in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593).

In caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.).”

2.1 Irreperibilità assoluta

Per i giudici di piazza Cavour “sempre con riguardo alla notificazione eseguita secondo la procedura semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, che il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, debba indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si e limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. (Cass. n. 781 del 12/01/2025; Cass. n. 14658 del 24/05/2024).

Solo per completezza, deve rilevarsi che la mancata menzione, nelle relate in questione, delle ricerche non può essere supplita dalla produzione, nel merito ed in questa sede, di un certificato storico di residenza anagrafica del contribuente, confermativo dell’indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l’irreperibilità assoluta del destinatario.” (Cass. 19520/2025)

3. Analisi critica

3.1 Rigore procedurale e tutela del diritto di difesa

Il Supremo consesso ribadisce che la semplice assenza fisica non legittima l’uso del rito semplificato: è necessario applicare l’art. 140 c.p.c. completo per proteggere il destinatario dall’essere privato del diritto di difesa.

3.2 Conseguenze pratiche sul piano operativo

In pratica, se il notificatore si limita a indicare formule generiche come “irreperibile”, senza comprovata documentazione degli adempimenti del deposito presso il comune, dell’affissione o della raccomandata, la notifica è affetta da nullità e il termine di impugnazione non inizia a decorrere validamente.

3.3 Obbligo di diligenza e motivazione

La Suprema Corte afferma che l’uso del rito degli irreperibili richiede una motivazione adeguata e specifica. Dichiarazioni sommarie come “sconosciuto” o moduli generici non sono sufficienti: il notificatore deve dimostrare le attività concrete svolte (es. ricerche anagrafiche, sopralluoghi, verifiche di citofono) e descriverle nella relata.

4. Linee guida operative per notificatori e professionisti

  1. Verifica della residenza: se la residenza è nota e rintracciabile, anche se il destinatario non sia trovato al momento, bisogna applicare l’art. 140 c.p.c.

  2. Esecuzione integrale del rito: deposito presso la casa comunale, affissione alla porta dell’abitazione/ufficio e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

  3. Relata documentativa: deve riportare dati temporali e modalità precise (es. data del deposito, luogo, orari tentativi, metodo di affissione, spedizione arretrata).

  4. Prova della ricezione: la notificazione si perfeziona solo dopo la ricevuta della raccomandata informativa, non con la mera spedizione.

5. Conclusioni

L’Ordinanza n. 19520/2025 rappresenta una conferma del consolidato orientamento della Corte Suprema in tema di notifiche, ribadendo che l’irrepreribilità c.d. relativa non dà accesso al rito semplificato previsto per l’irrepreribilità assoluta. Deve essere sempre impiegato il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., con l’acquisizione della prova documentale dei singoli adempimenti notificatori.

Tale principio rafforza il diritto fondamentale alla conoscibilità dell’atto impositivo e offre strumenti chiari per eventuali contestazioni: notifiche viziate per difetto di procedimento possono essere impugnate come nulle, con riapertura dei termini tributari. Agenti notificatori e professionisti devono aggiornarsi costantemente per evitare invalidità procedurali e tutela efficace del contribuente.

L’Ordinanza n. 19520 del 15 luglio 2025 consente di evidenziare un principio essenziale: non basta dichiarare l’irreperibilità, ma va documentata con rigore. Anche il procedimento straordinario di notifica in caso di irreperibilità assoluta presuppone l’adozione di metodologie di ricerca efficaci e trasparenti.

Per il contribuente, ciò significa poter contestare con solide basi tecniche eventuali notifiche viziate, mentre gli operatori devono adottare procedure strutturate e verificabili per evitare il rischio di nullità.