CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18647 depositata l’ 8 luglio 2025 – In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante
In caso di mero errore materiale e non di errore di persona, accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, è escluso la necessità di notificare l’istanza di correzione al contumace, a norma dell’art. 292 c.p.c., e tanto sul presupposto che la correzione del codice fiscale non ha inciso sul contenuto decisorio della sentenza, avendo questa inequivocabilmente individuato il destinatario proprio nell’appellante