NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14800 depositata il 2 giugno 2025 – Ai fini del beneficio previsto dall’art. 87, comma 1, TUIR (esenzione della plusvalenza nella misura del 95 per cento), il requisito previsto alla lett. d), relativo all’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, non va escluso, ai sensi della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella medesima lettera, ove l’immobile strumentale sia in costruzione, in quanto tale attività è volta a dotare l’impresa di un apparato organizzativo autonomo, purché in seguito sia provato che nell’immobile stesso sua successivamente iniziata l’attività imprenditoriale medesima

Ai fini del beneficio previsto dall'art. 87, comma 1, TUIR (esenzione della plusvalenza nella misura del 95 per cento), il requisito previsto alla lett. d), relativo all'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, non va escluso, ai sensi della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella medesima lettera, ove l'immobile strumentale sia in costruzione, in quanto tale attività è volta a dotare l'impresa di un apparato organizzativo autonomo, purché in seguito sia provato che nell'immobile stesso sua successivamente iniziata l'attività imprenditoriale medesima

Processo tributario: nella notifica ex 60 dpr n. 600/1973 il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 14990 depositata il 4 giugno 2025, intervenendo in tema di notifica ex art. 60 dpr n. 600/1973, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13039 depositata il 16 maggio 2025 – Il principio dell’efficacia recuperatoria dell’opposizione si riferisce all’opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di ordinanza ingiunzione notificata in modo nullo oppure non notificata, ma pur sempre sul presupposto dell’avvenuta notifica del verbale di accertamento, che mette in condizione l’interessato di conoscere il merito della pretesa

Il principio dell’efficacia recuperatoria dell’opposizione si riferisce all’opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di ordinanza ingiunzione notificata in modo nullo oppure non notificata, ma pur sempre sul presupposto dell’avvenuta notifica del verbale di accertamento, che mette in condizione l’interessato di conoscere il merito della pretesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12091 depositata il 7 maggio 2025 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12083 depositata il 7 maggio 2025 – La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8788 depositata il 2 aprile 2025 – La notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna dell’organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale dell’ente non abbia il potere di annotarne la ricezione

La notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna dell’organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale dell’ente non abbia il potere di annotarne la ricezione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8910 depositata il 4 aprile 2025 – Per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla

Per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla

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