NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8536 depositata il 1° aprile 2025 – L’onere di notifica della denuncia di variazione imposto dalla citata norma è previsto soltanto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, laddove, invece, l’elezione di domicilio da questa operata presso lo studio di qualsiasi difensore assolve la mera funzione di indicare la sede dello studio del medesimo

L'onere di notifica della denuncia di variazione imposto dalla citata norma è previsto soltanto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, laddove, invece, l'elezione di domicilio da questa operata presso lo studio di qualsiasi difensore assolve la mera funzione di indicare la sede dello studio del medesimo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 8078 depositata il 27 marzo 2025 – Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7305 depositata il 19 marzo 2025 – In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria – tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. – posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria - tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 – In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3841 depositata il 15 febbraio 2025 – L’esenzione dell’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’ 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013

L'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall' 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013

Processo tributario: sono nulle e non inesistenti le notifiche di atti processuale o atto impositivo se effettuate da poste private senza la prescritta autorizzazione

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 3841 depositata il 15 febbraio 2025, intervenendo in tema di esenzione IMU e notifica dell’avviso di accertamento eseguito da poste private prive di autorizzazione ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "La notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora [...]

Torna in cima