NOTIFICHE

Processo tributario: la nullità della notifica non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

L'applicabilità dell'istituto della sanatoria della notifica di cui all'articolo 156 c.p.c. alle notifiche di atti impositivi ed al processo tributario è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza. Le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004  dopo aver chiarito che "é da escludersi, peraltro, che l'applicazione del regime di sanatoria [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24613 depositata il 19 settembre 2024 – La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004 – La notificazione di avviso di liquidazione d’imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l’art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l’amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio

La notificazione di avviso di liquidazione d'imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l'art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l'amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27948 depositata il 29 ottobre 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24555 depositata il 12 settembre 2024 – Qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890

Qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890

Processo tributario: notifica inesistente e notifica nulla

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del2023 ha riscritto e integrato le norma della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). In particolare per lenotifiche degli atti impositivi ha introdotto l'articolo 7-sexies (Vizi delle notificazioni) il quale dispone che "1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei [...]

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 24329 depositata il 10 settembre 2024 – La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice

La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice

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