NOTIFICHE

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24555 depositata il 12 settembre 2024 – Qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890

Qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890

Processo tributario: notifica inesistente e notifica nulla

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del2023 ha riscritto e integrato le norma della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). In particolare per lenotifiche degli atti impositivi ha introdotto l'articolo 7-sexies (Vizi delle notificazioni) il quale dispone che "1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei [...]

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 24329 depositata il 10 settembre 2024 – La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice

La notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 16293 depositata il 12 giugno 2024 – La copia analogica dell’avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto della previsione dell’ art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale

La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell' art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26119 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25230 depositata il 19 settembre 2024 – Una volta notificato l’atto impositivo, questa Corte riconosce la legittimazione straordinaria del debitore insolvente a impugnare in via straordinaria l’atto impositivo, altrettanto non avviene nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e il fallimento venga dichiarato nelle more della proposizione del giudizio di appello

Una volta notificato l'atto impositivo, questa Corte riconosce la legittimazione straordinaria del debitore insolvente a impugnare in via straordinaria l'atto impositivo, altrettanto non avviene nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e il fallimento venga dichiarato nelle more della proposizione del giudizio di appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24980 del 17 settembre 2024 – In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola

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