CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8685 depositata il 2 aprile 2024
Lavoro – TFR e differenze retributive – Notifiche al professionista di atti che non lo vedono quale procuratore costituito di una parte processuale – Registri IN-PEC e Re.G.Ind.E. – Notifica telematica – Accoglimento
Fatti di causa
1. P.O.M. adiva il Tribunale di Roma per chiedere la condanna della T.E.S. srl al pagamento della complessiva somma di euro 8.059,38 per TFR e per differenze retributive maturate a vario titolo in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 6.8.2009 al 30.4.2013 e risoltosi per licenziamento.
2. Il Tribunale adito, contumace la società, respingeva la domanda.
3. Il lavoratore proponeva appello e, non riuscendo a notificare l’atto perché nelle more del giudizio il legale rappresentante della società era deceduto senza essere sostituito da altro organo, chiedeva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc, poi individuato nella persona dell’avv. C.D.V., del Foro di Roma.
4. La Corte territoriale, con ordinanza del 9.6.2021, concedeva all’appellante termine per rinotificare l’atto di gravame alla società in persona del curatore speciale: notifica che veniva effettuato all’indirizzo “cristinadellavalle@ordineavvocatiroma.org” estratto dal registro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
5. La società non si costituiva e la Corte territoriale dichiarava estinto il giudizio ex art. 307 cpc nulla disponendo in ordine alle spese di lite.
6. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che: a) la notifica era nulla perché eseguita presso l’indirizzo pec del Registro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che non era ricompreso tra i pubblici elenchi utilizzabili al fine secondo la legge n. 53/1994; b) non erano invocabili i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 23620/2018 che riguardavano le notifiche eseguite al procuratore della parte costituita in giudizio e non la figura del curatore speciale che rappresentava un ufficio di diritto privato; c) non era concedibile un ulteriore termine per la rinotifica in quanto, con ordinanza del 9.6.2021, era stato già concesso ex art. 291 cpc un nuovo termine, non suscettibile di rinnovazione, con cui era stato evidenziato che la notifica via pec fosse eseguita estraendo l’indirizzo del notificato da uno dei registri di legge.
7. Avverso tale sentenza P.O.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: ricorso notificato a T.E.S. srl in persona del curatore speciale ex art. 78 e ss. cpc all’indirizzo “cristinadellavalle@ordineavvocatiroma.org”.
8. La società non ha svolto attività difensiva.
9. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza e/o del procedimento presso la Corte di appello di Roma, per essere stato dichiarato estinto il processo senza avere fissato un ulteriore termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto contumace ex art. 291 cc. Si sostiene che erroneamente il Collegio aveva ritenuto il decreto di fissazione di udienza emesso il 9.6.2021 come ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in appello mentre si trattava, invece, di un provvedimento di prima fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 435 cpc (in particolare, il lavoratore, da un lato, e il curatore speciale per la società, dall’altro): ciò veniva avvalorato dal dato letterale del provvedimento (ordine di notificazione e non di rinotificazione) e dalla mancanza di un termine perentorio per la notificazione stessa, che si sarebbe dovuto assegnare in ipotesi di rinnovo della notifica.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente degli artt. 3 bis, 16 ter della legge n. 53/94, artt. 6 bis 6 quater del d.lgs. n. 82/2005, art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal .l. n. 90 del 2014 (ndr Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90), convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, per non avere la Corte di appello di Roma ritenuto valido, ai fini della effettuata notifica, l’indirizzo pec dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’Avv. C.D.V., sebbene corrispondente ex lege con quello indicato nei Registri INI-PEC e Re.G.Ind.E.
4. E’ preliminare l’esame del secondo motivo la cui valutazione incide anche sull’accertamento della correttezza della notifica del ricorso per cassazione, effettuata pure essa al curatore speciale della società, Avv. C.D.V., presso l’indirizzo pec “cristinadellavalle@ordineavvocatiroma.org”.
5. Orbene, la questione di diritto che si pone è quella di accertare se l’indirizzo pec di un avvocato, inserito nel Registro dell’Ordine professionale degli Avvocati, sia anche valido ai fini di eventuali notifiche al professionista di atti che non lo vedono quale procuratore costituito di una parte processuale nell’ambito del giudizio cui la notifica si riferisce.
6. In altri termini, deve valutarsi se l’indirizzo pec di un avvocato del Registro dell’Ordine professionale sia automaticamente legittimo, in quanto inserito nei registri IN-PEC e Re.G.Ind.E., anche per atti estranei alla sua costituzione in un giudizio quale procuratore.
7. E’ pacifico che, ai sensi dell’art. 3 bis legge n. 53/94, la notificazione telematica si esegue mediante posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici. Ai sensi dell’art. 16 ter della stessa legge, sono pubblici elenchi degli indirizzi pec: il cd. INI-PEC, ossia l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; il cd. Domicilio digitale del cittadino; il cd. Registro P.A; il Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria nonché delle imprese individuali; il cd. Re.G.Ind.E. ossia il registro degli indirizzi elettronici.
8. Giova precisare che, nella fattispecie in esame (ove la notifica è avvenuta nel giugno 2021) non è applicabile l’art. 3 ter della legge n. 53/94 (valido solo per i procedimenti instaurati dopo il febbraio 2023) secondo cui i professionisti -che hanno già l’obbligo di essere presenti in INI-PEC e quindi nel Re.G.Ind.E.- devono essere obbligatoriamente presenti anche in INAD (pubblico elenco che offre la possibilità, ai cittadini che vogliano eleggere il proprio domicilio digitale di ricevere notifiche ufficiali, avvisi di pagamento, documenti amministrativi e altre comunicazioni importanti da parte delle Pubbliche Amministrazioni in una modalità totalmente digitale, attivo dal 6 luglio 2023) o con il medesimo indirizzo pec o con indirizzo pec diverso da quello comunicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per evitare che notifiche di atti di natura privata possano essere consultate anche da collaboratori o da altri addetti allo studio del professionista.
9. Infatti, alla base della suddetta modifica normativa che ha differenziato i registri a seconda della natura di alcuni atti, deve ricordarsi il parere del Garante della privacy del 27.10.2021 che aveva sostenuto che un verbale di accertamento delle sanzioni al codice della strada non avrebbe dovuto essere notificato presso la casella di posta certificata assegnata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, proprio per esigenze di riservatezza del destinatario.
10. E la giurisprudenza di merito, su tale problematica, non era univoca (Trib. Roma 26.1.2019; Trib. Bologna 7.7.2021, sulla nullità della eventuale notifica, e CdA Torino sent. n. 128 del 27.1.2016 sulla sua ammissibilità).
11. Per completare il quadro normativo giurisprudenziale, vanno poi ricordati i fondamentali orientamenti di questa Corte che, con la sentenza a Sezioni Unite n. 23620/2018, ha affermato che in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel Re.G.Ind.E., di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia. Con la sentenza n. 2460 del 2021 si è precisato che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite – in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 – presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.
12. Ciò premesso, la questione da risolvere cui si è fatto cenno deve essere affrontata, con particolare riguardo al caso in esame, in relazione a due profili: il primo, certamente, relativo alla validità della notifica presso l’indirizzo pec del Registro del Consiglio dell’Ordine; il secondo concernente la natura dell’atto notificato in considerazione dell’incarico assegnato all’Avv. C.D.V..
13. Con riguardo al primo, non vietando la normativa ratione temporis vigente la notifica di atti riguardanti un contenzioso estraneo alla nomina di procuratore costituito (le cui diverse modalità sono state disposte, come detto, solo dal 2023), deve ritenersi, anche in ossequio al principio di tassatività delle nullità processuali, che non vi era, all’epoca dei fatti, alcun impedimento processuale in ordine alla possibilità di notifica, dei già menzionati atti cd. estranei, via pec all’indirizzo del professionista inserito nel Registro del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
14. I registri IN-PEC e Re.G.Ind.E. sono pubblici elenchi dai quali poter estrarre l’indirizzo pec del destinatario della notifica, di talché la notifica presso questi indirizzi era sempre valida a prescindere dal contenuto dell’atto che fosse o meno riferibile all’attività di procuratore costituito in giudizio.
15. Con riferimento al secondo profilo, deve sottolinearsi che l’incarico conferito ex art. 78 cpc, definito dalla Corte territoriale come ufficio privato, è in realtà finalizzato ad individuare un curatore speciale ad processum, la cui nomina (in ipotesi di persona giuridica priva di legale rappresentante) è diretta appunto a superare l’empasse costituito da siffatta assenza (Cass. n. 10754/2019), e che resta in carica finché non viene meno la situazione contingente che ha reso necessaria la nomina stessa (Cass. n. 30253/2017).
16. In siffatta ipotesi, pertanto, non venendo in rilievo profili di tutela della privacy in quanto si tratta di incarico conferito dall’Autorità giudiziaria connesso alla professione di avvocato svolto dalla nominata, alcuna preclusione ostativa, in relazione agli aspetti della natura privatistica dell’incarico e del contenuto degli atti, può rilevarsi in ordine alla notifica effettuata alla professionista presso l’indirizzo pec presente nel Registro del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
17. Alla stregua di quanto esposto il secondo motivo deve essere accolto in quanto la notifica effettuata all’Avv. C.D.V. presso il suo indirizzo inserito nel Registro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma era da considerarsi valida.
18. L’accoglimento di tale motivo ha come diretta conseguenza la corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio e determina la cassazione della gravata sentenza (con assorbimento della trattazione del primo motivo) la quale ha affermato erroneamente la nullità della notifica effettuata presso l’indirizzo “cristinadellavalle@ordineavvocatiroma.org”, con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di appello stante la impossibilità di rinnovare la notifica stessa.
19. La causa va rinviata, pertanto, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà all’esame della controversia attenendosi ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, alle determinazioni delle spese di lite anche del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.