La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 depositata il 5 marzo 2024, intervenendo in tema di notifica e prescrizione delle sanzioni o imposte, ha ribadito che “… in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’ art. 60, comma 1, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 , in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. , devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2019, n. 6765 , Rv. 653075-01). In particolare, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento ( Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 65014501 ); …”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata un ‘atto di pignoramento presso terzi notificatogli dall’ader e fondato su 6 cartelle di pagamento. Avverso tale atto il contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O. originariamente adito. I giudici di prime cure dichiarono cessata la materia del contendere integralmente, relativamente a due cartelle e parzialmente, in relazione ad altre due, rigettando, per il resto, il ricorso, ritenendo dimostrata la notifica degli atti prodromici sottesi al pignoramento, non impugnati dal contribuente. Avverso la decisione di primo grado, il contribuente propose appello. I giudici di appello accolsero parzialmente il gravame. Il contribuente, avverso la sentenza di appello propose ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare il contribuente lamentava che erroneamente, i giudici di secondo grado, avevano ritenuto valida la notifica dell’intimazione eseguita secondo le modalità previste per le ipotesi di irreperibilità assoluta; quand’anchè nella relata di notifica dell’intimazione emergeva solo che l’ufficiale giudiziario aveva constatato “l’irreperibilità del destinatario sconosciuto da info prese non citofono no cassetta”, senza tuttavia indicare quali fossero le ricerche effettivamente compiute dall’ufficiale giudiziario per giustificare questo tipo di notificazione.

I giudici di legittimità accolsero il secondo motivo di ricorso principale, con rigetto del primo.

In particolare per i giudici di piazza Cavour nei casi in cui la notifica avvenga in forma semplificata è “… necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; …”

Il Supremo consesso, inoltre, precisa che la giurisprudenza di legittimità  “… non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’ art. 143 cod. proc. civ. , il mero mancato rinvenimento – proprio come avvenuto nella specie – del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati. L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria” (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530 , non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.); …”

Pertanto, per gli Ermellini la mancanza del nome sul citofono o sulla casella postale non è indizio sufficiente. Infatti, è necessario e doveroso da parte del soggetto notificatore  effettuare specifiche ricerche per reperire informazioni in loco sul destinatario, da specificare sulla relata di notifica, in quanto occorre distinguere tra le due procedure (ex articolo 60 del dpr n.600/73 in luogo di quella ex articolo 140 del codice di procedura civile), rispettivamente relative a irreperibilità assoluta o relativa.

Prescrizione delle imposte e sanzioni ed interessi

Altre interessanti affermazioni riportate nella sentenza in commento. Infatti, in tema di prescrizione delle sanzioni ed interessi,  a Suprema Corte ribadisce che “… 1) il diritto alla riscossione dei tributi erariali (I.R.P.E.F., I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A.), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32308 , Rv. 656475-01; Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12740 , Rv. 658066-01);

2) in caso di notifica di cartella esattoriale – come nella specie – non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’ art. 20, comma 3 , del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’ art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486 , Rv. 664137-01) …”