Corte di Cassazione sentenza n. 19067 depositata il 14 giugno 2022

notifica – irreperibilità relativa – irreperibilità assoluta – omesso esame di documentazione

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide a notificare a GIANFRANCO ALBERICI un avviso di accertamento per II.DO. e I.V.A. relative a riprese per l’anno di imposta 2003.

2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma la quale, con sentenza 480/30/12, dichiarò il ricorso inammissibile per tardività.

3. Avverso tale decisione GIANFRANCO ALBERICI propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 3854/14/14 dell’ 11.6.2014, rigettò il gravame e confermò la decisione impugnata osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, versandosi in ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente, destinatario della notifica, avendone il messo notificatore accertato l’avvenuta cancellazione dall’anagrafe del Comune di Roma in data 5.5.2008, correttamente la notifica dell’avviso a comparire per il cont1 addittorio endoprocedimentale così come dell’avviso di accertamento era stata eseguita ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 60Q del 1973, non avendo il contribuente assolto all’onere di “informare il fisco del nuovo domicilio fiscale”, né alcuna norma imponendo ricerche presso la Camera di commercio, volte al reperimento dell’ufficio o dell’azienda del contribuente medesimo.

3. Avverso la decisione della C.T.R. l’ALBERICI ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini della partecipazione alla eventuale discussione in pubblica udienza, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

4. Fissata originariamente la camera di consiglio innanzi alla sesta sezione civile per il 19.10.2016, all’esito della stessa la causa è stata rinvia a nuovo ruolo, previa trasmissione alla quinta sezione civile e, quindi, è stata quindi calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata – in assenza di richiesta di trattazione in presenza – in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020, in prossimità della quale la ricorrente, da un lato, e la Procura Generale, dall’altro, hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nonché conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, lett. e), del d.. P.R. n. 600 ciel 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica, tanto dell’avviso a comparire per il contraddittorio endoprocedimentale, quanto del successivo avviso di accertamento, eseguita nei propri confronti ai sensi dell’art. 60 cit., nonostante nella specie non si versasse in ipotesi di irreperibilità assoluta, a cagione dell’ubicazione in Roma, alla Via Cavour, n. 148, della sede della propria azienda, presso la quale, a tutto volere, dette notifiche avrebbero dovuto essere eseguite nelle forme ordinarie, prima di procedere secondo la richiamata disciplina speciale.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. È noto che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quellla ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6- 5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l‘ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01).

1.3. Orbene, premesso che dal ricorso (cfr. p. 3, penultimo cpv.) emerge che il messo notificatore ebbe a dar conto delle ragioni sottese alla notifica ex art. 60 cit, “non avendo il destinatario abitazione, ufficio o azienda in questo comune”, rileva il Collegio come il motivo anzitutto pecchi, in parte qua di specificità, non risultando trascritta la precedente parte della relata, donde trarre conferma circa le ricerche (in specie, quali) all’uopo compiute. In ogni caso, poi, la censura fonda sulle risultanze, asseritamente non considerate dalla C.T. R., di una “visura camerale in atti” (cfr. ricorso, p. 3, primo rigio), donde emergerebbe l’ubicazione della sede dell’azienda dell’ALBERICI in Roma, alla Via Cavour, n. 148, dovendosi altresì ritenere “tale circostanza…provata…mai contestata dall’ufficio…come tale [da] ritenersi, ex art. 115 cpc, pacifica e non contestata”. Sennonché, premesso che quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass., Sez. 3, 9.8.2016, n. 16655, Rv. 641486-01), rileva il Collegio come la C.T.R. abbia ritenuto di non poter dare “rilievo all’affermazione del contribuente che sostiene di possedere un’azienda in Roma, via Cavour 148”: donde la conclusione per cui la difesa relativa alla dedotta esistenza della sede della ditta individuale del contribuente è stata disattesa, siccome rimasta allo stato di mera allegazione non documentata. Ciò posto, condividendo la Corte la puntuale osservazione del P.G.. , in ulteriore violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., parte ricorrente, non chiarisce se, come e quando la detta visura camerale sia stata versata in atti nei gradi di merito,, né quali siano state le difese svolte in proposito dal contribuente.

1.4 Pur potendo, infatti, il vizio ex art:. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., effettivamente riguardare l’omesso esame di documentazione (arg. da Cass., Sez. 6-2, 6.4.2017, n. 8986, Rv. 643675-01), cionondimeno, al fine di garantire il rispetto del principio di specificità del motivo (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) è pur sempre necessario che il ricorrente (a) trascriva nel ricorso il testo integrale o la parte significativa del documento, al fine di consentirne il vaglio di decisività ovvero (a.1) quantomeno lo “localizzi”, allegando ed indicando i riferimenti utili al suo reperimento nel fascicolo processuale (cfr. C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) e (b) specifichi, altresì, gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione ad esso ed alla pretesa fatta valere, siano state formulate nei precedenti gradi del giudizio di merito (chiarendo come, dove e quando le stesse furono formulate), pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, la quale non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno, di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01), la quale ulteriormente chiarisce che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte ciel giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. e la cui violazione determina l’inammissibilità del ricorso – di produrlo agli atti – indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione – e di indicarne il contenuto – trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso nonché, ancora, Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01, per cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa).

2.Il ricorso va, pertanto rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’AGENZIA DELLE ENTRATE costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente GIANFRANCO ALBERICI, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.