Corte di Cassazione ordinanza n. 14803 depositata il 10 maggio 2022

obbligo del messo notificatore nell’ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente – notifica ai sensi dell’art. 140 cpcp e 60 del Dpr 600/73

RILEVATO CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 10 giugno 2013 n. 136/28/2013, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento sul presupposto di avviso  di  rettifica  e liquidazione  delle  imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di una compravendita di un fabbricato sito in Zagarolo (RM), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “XXXXXXX. Il e della “Equitalia Sud S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 6 dicembre 2011 n. 466/01/2011, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento alla società contribuente fosse stata irregolare. La “XXXXXX. Il si è costituita con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, il collegio   ha   ordinato   l’integrazione   del   contraddittorio   nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di avente causa ex lege della “Equitalia Sud S.p.A.”, che, all’esito della notifica del ricorso, è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ., 58 e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, comma  1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notifica della cartella di pagamento alla società contribuente fosse affetta da nullità, essendo state omesse le ricerche dirette a verificare la reperibilità di entrambi i destinatari (società e legale rappresentante).

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, cod. proc. civ.; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica l’art. 145, comma 3, proc. civ. (sempre che l’atto da notificare contenga l’indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta l’ente) e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente; in caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune (Cass., Sez.  5″,   4 aprile 2018, n. 8300; Cass., Sez. 5″,   25 gennaio 2019, n. 2184; Cass., Sez. 5″,  23 ottobre 2020, n. 23277).

Dunque, il deposito nella casa comunale può essere effettuato, con relativa affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del Comune di domicilio fiscale, non essendo sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel Comune, non sia risultato reperibile, senza indicare il luogo in cui si è effettivamente recato per verificarne la irreperibilità (Cass., Sez.  5″,   11  giugno  2008, n.  15399;  Cass.,  Sez.  5″,   27 dicembre 2018, n. 33464; Cass., Sez. 6″-5, 5 agosto 2020, n. 16726; Cass., Sez. 6″-5, 21settembre 2021, n. 25525). Ancora, sempre in tema di notificazione degli atti impositivi, si è detto che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità  previste dall’art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia   che quest’ultimo  non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (nella specie, in applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto  sufficienti,  ai  fini  della  configurabilità  di  un’ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente,   poi risultato detenuto nel medesimo Comune) (Cass., Sez. 6″-5, 8 marzo 2019, n. 6765).

Con riferimento, poi, alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente  che  le  ricerche  sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass., Sez. SA, 28  settembre 2007,  n.  20425;  Cass.,  Sez.  SA,  11  maggio  2018,  n. 11452; Cass., Sez. 6A-5, 14 novembre 2019, n. 29678;  Cass., Sez. SA, 26  novembre  2021, n. 36766);  secondo la Corte, quindi, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale (Cass., Sez. SA, 27 giugno 2011, n. 14030; Cass., Sez. SA, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. 6A-S, 16 maggio 2016, n. 12509; Cass., Sez. 6A-S, 10 marzo 2017, n. 6238; Cass., Sez. 6A-S, 9 dicembre 2020, nn. 28093 e 28094; Cass., Sez. SA, 26 novembre 2021, n. 36766). Peraltro, rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 22 novembre 2012 n. 258, la quale nel dichiarare in parte qua, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità  di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida ratio giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 Cast. (Cass., Sez. SA, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass., Sez. SA, 18 marzo 2015, n. 5374).

1.2 Nella specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, dopo aver constatato l’irreperibilità, rispettivamente, della società contribuente presso la sede legale e della legale rappresentante presso il domicilio fiscale, il messo comunale non avrebbe eseguito «alcuna ulteriore ricerca diretta alla reperibilità dell’una o dell’altra» prima di procedere alla notificazione dell’avviso di accertamento nelle forme previste dall’art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

1.3 In particolare, secondo la sentenza impugnata, non essendo possibile verificare l’osservanza delle formalità indispensabili per la notifica, a causa della mancata produzione della cartella di pagamento con la relativa relata di notifica, risultava che il messo notificatore  si era limitato ad indicare che il legale rappresentante della società contribuente non aveva la residenza anagrafica presso il Comune di San Cesareo ed aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento con il rito dell’irreperibilità assoluta, senza effettuare ricerche presso i luoghi indicati come indirizzi della sede amministrativa della società amministrativa e della residenza del suo legale rappresentante.

Per cui, valutando la sufficienza di tale adempimento, la ricorrente ha ritenuto che nessun altra ricerca sarebbe stata necessaria ai fini dell’osservanza delle formalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

1.4 Di contro, il giudice di appello si è conformato ai principi enunciati, avendo correttamente ritenuto che il messo notificatore non aveva eseguito ulteriori ricerche al fine di accertare la reperibilità della società contribuente e del suo legale rappresentante, né aveva tenuto conto delle risultanze agevolmente desumili dal registro delle imprese (attraverso una visura camerale) e dal registro della popolazione residente (attraverso un certificato anagrafico), rispettivamente, in ordine al luogo della sede amministrativa della società contribuente ed in ordine al luogo della residenza del legale rappresentante. 

Difatti, con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, si deve evidenziare che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale  deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettua e, che le stesse sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (tra le tante: Cass., Sez. 5″,  3 febbraio 2017, n. 2884; Cass., Sez. 6″-5, 7 febbraio 2018, n. 2877; Cass., Sez. 6″-5, 14 settembre 2020, 19050; Cass., Sez. 6″-5, 26 gennaio 2021, n. 1652; Cass., Sez. 5″,   26 novembre 2021, n. 36766; Cass., Sez. 6″-5, 20 dicembre 2021, n. 40869).

Ne  deriva l’incertezza assoluta sulle ricerche eseguite dal messo notificatore presso gli immobili indicati come sede amministrativa della società  contribuente  e  residenza  del legale rappresentante della società contribuente circa l’irreperibilità dei destinatari e l’inconsapevolezza dei luoghi  di un loro eventuale  trasferimento,  occorrendo  opportune verifiche, che avrebbero ineludibilmente richiesto la consultazione del registro delle imprese e del registro della popolazione residente e che, per converso, il messo notificatore non ha minimamente compulsato.

2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 

4. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. SA, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. SA, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. SA, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle    spese    giudiziali     in    favore     della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di ( 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.