Corte di Cassazione ordinanza n. 14509 depositata il 9 maggio 2022
notifica – irreperibilità
Osservato
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a S.A. una cartella di pagamento conseguente al consolidamento di due avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione;
che l’S.A. impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. Massa Carrara che, con sentenza 117/2/12, accolse il ricorso, ritenendo nulla la notifica degli avvisi di accertamento a monte e, per l’effetto, nulla la cartella di pagamento a valle di quelli;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana che, con sentenza n. 2224/31/14, depositata il 18.11.2014, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – nulla la notifica di entrambi gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata (e, conseguentemente, nulla anch’essa), “per nessuno di essi risulta[ndo] redatta completa relata di notifica”, difettando “l’indicazione del luogo ove il notificatore si è recato, ha vanamente ricercato la contribuente ed affisso l’avviso prescritto” e, quindi, in ultima analisi, “non essendo determinato e/o determinabile il luogo in cui le notifiche sono state eseguite”;
che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita, con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis. l cod. proc. civ., S.A.;
che con l’unico motivo, la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 140 e 148 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto nulla la notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento laddove, al contrario, entrambi i plichi contenenti i detti avvisi recavano “nell’intestazione in prima pagina il luogo preciso di notificazione (la residenza, mai disconosciuta, della contribuente), [costituendo] la mancata ripetizione di tale indicazione nelle relate apposte in calce…al più mera irregolarità di compilazione” (cfr. ricorso, p. 17, cpv.);
che il motivo è infondato;
che in tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’esecuzione secondo la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. suppone l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, al destinatario o alle persone in sua vece alternativamente specificate ed alle condizioni prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ., secondo l’ordine tassativamente indicato, sicché il loro mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore: ne consegue che l’omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell’atto rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita, con ulteriore illegittimità derivata dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (Cass., Sez. 5, 5.8.2021, n. 22333, Rv. 661961-01);
che, in particolare, il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell’atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell’ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) né essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata (in tal senso, con specifico riferimento alla notifica di atti impositivi, Cass. 27.3.2013, n. 7710; Cass. 31.7.2007, n. 16899; Cass. 16.5.2002, n. 7160; Cass. 17.11.2000, n. 14890);
che, non ultimo, ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell’avviso di accertamento tributario) in caso d’irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ., l’attestazione del compimento delle formalità prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ. (deposito nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell’atto (ex art. 1363 cod. civ.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse (Cass., Sez. 5, 12.2.2010, n. 3426, Rv. 611930-01);
che, nella specie, dall’esame delle relate di notifica dei due avvisi in questione (riprodotte, ai fini della specificità del motivo, alle pp. 12-14 del ricorso) emerge che, (a) in entrambi i casi (notifica del 22.12.2009 e del 25.2.2010), gli atti a notificarsi furono effettivamente indirizzati alla ALBANO presso il “domicilio fiscale in VIA XXXXX, 54100 – MASSA (MS)”, ma anche che (b) il messo notificatore, dato atto dell”‘omessa notifica ai sensi dell’art. 140 del c.p.c.“, semplicemente appose in calce ad ogni relata il timbro con la seguente dicitura “Notifica eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 C.P. C., mediante deposito di copia del presente atto nella Casa Comunale di Massa, per irreperibilità del destinatario. Affisso avviso di deposito e spedito raccomandata a.r.“;
che, dunque, alcuna attestazione è stata apposta dal messo comunale in ordine alla temporanea irreperibilità, all’indirizzo indicato, del destinatario, né circa l’assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell’atto per suo conto (ovvero l’eventuale rifiuto alla ricezione da parte di questi ultimi): sennonché, tale omissione – come correttamente rilevato dalla C.T.R. – rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ., inficiando di nullità la notifica degli avvisi di accertamento in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass., 1.8.2002, n. 11461, Rv. 556523-01; Cass. 9.8.1996, n. 7309, Rv. 499066-01) e, a valle, come esposto supra, nulla la cartella di pagamento impugnata;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 200,00 (duecento/GO) per esborsi ed € 12.000,00 (dodicimila/GO) per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.