Corte di Cassazione sentenza n. 18516 depositata l’ 8 giugno 2022
notifica – art. 140 cpc – art. 143 cpc – art. 60 dpr n. 600/73
RITENUTO CHE
- il contribuente propone un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza n. 2501/13/2018 emessa dalla CTR dell’Emilia-Romagna che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall’Unione Colline Matildiche e dal Comune di Vezzano sul Crostolo e annullato la sentenza della CTP di Reggio Emilia;
- il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un’ingiunzione di pagamento relativa ad avvisi di accertamento per il pagamento dell’IMU riguardante gli anni 2012 e 2013 sulla base dell’irregolarità della notifica degli avvisi di accertamento per mancata indagine sull’effettività della residenza del contribuente;
- la CTR ha accolto l’appello delle controricorrenti, fondando la decisione sulle seguenti ragioni: nel caso di specie si verte in un’ipotesi di irreperibilità relativa, non essendoci contestazioni sulla residenza del ricorrente, anzi essendo questa nota e coincidente con l’indirizzo riportato nel ricorso in primo grado; ne consegue l’applicazione delle previsioni contenute nell’art. 140 c.p.c.; la conoscenza della residenza rende ininfluente la mancata indicazione sull’atto di notifica se l’irreperibilità sia imputabile ad assenza temporanea o a irreperibilità; le indagini sull’effettiva residenza sono necessarie, invece, solo quando la residenza non è conosciuta con applicazione della disciplina di cui all’art. 143 c.p.c.;
- i controricorrenti si costituiscono con unitario controricorso e depositano memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione di legge, pur senza indicare l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 140 c.p.c. e all’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, si duole che sia stata ritenuta la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento.
2. Il motivo è infondato. Dallo stesso ricorso emerge che la notifica è avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto risulta che, non essendo stato trovato il destinatario nella residenza indicata, il plico è stato depositato presso la casa comunale ed è stata, poi, inviata raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il ricorrente si duole che il messo notificatore non abbia indicato se l’impossibilità della notifica fosse dovuta ad assenza temporanea o a irreperibilità e non abbia dato conto delle necessarie indagini per accertare l’effettiva residenza del destinatario.
Sul punto la sentenza impugnata dà atto che non sono state sollevate contestazioni sul luogo di residenza del ricorrente che, tra l’altro, corrisponde a quello riportato nel ricorso innanzi al giudice di primo grado e a quello riportato nel ricorso per cassazione.
In proposito si osserva che neanche il ricorrente ha mai eccepito che l’indirizzo in anagrafe non corrispondesse a quello effettivo. Da ciò consegue che è pacifico in giudizio che la notifica sia stata tentata all’indirizzo risultante in anagrafe.
Si deve, pertanto, ritenere che la notifica, correttamente sia avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il quale presuppone che il messo notificatore abbia preventivamente riscontrato che il luogo della notifica corrisponde alla residenza del destinatario. Ciò implica che l’assenza del destinatario corrisponda ad una sua momentanea irreperibilità dalla residenza conosciuta. In questo senso il Collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: “La notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l’atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 cod. proc. civ. come abilitate a ricevere tale atto. Diversamente, la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell’art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l’impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l’espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza” (Cass. Sez. L, n. 13218/2013, Rv. 626573 – 01).
3. Nel caso in esame, come indicato nel controricorso, nella notifica è riportato che il messo notificatore si è recato presso la residenza del ricorrente e ha affisso l’avviso alla porta del contribuente, in assenza del destinatario e delle persone atte a riceverne la copia. Risulta, poi, dal ricorso che è stata anche inviata la raccomandata con avviso di ritorno.
Non si ritiene, pertanto, che fosse necessaria la specificazione se si trattasse di momentanea assenza o di irreperibilità, in quanto la procedura per le due ipotesi è diversa ed è pacifico che nel caso di specie l’agente della notifica abbia eseguito la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. Ne consegue che nessuna indagine sull’effettiva residenza doveva essere effettuata dal messo notificatore.
Non pertinente è il richiamo all’art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 600 del 1973, la cui applicazione è prevista nella diversa ipotesi in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale caso, che non corrisponde alla fattispecie per cui è causa, il messo notificatore, svolte le ricerche nel comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione (Cass. Sez. 5, n. 4657/2020, Rv. 657348 – 01).
4. Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
5. Le spese, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna Altana Pietro a pagare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 2500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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