Corte di Cassazione sentenza n. 18516 depositata l’ 8 giugno 2022 – La notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati  e  che  l’atto  non  sia  stato  consegnato  per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 cod. proc. civ. come abilitate a ricevere tale atto. Diversamente, la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell’art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l’impossibilità di individuare i detti luoghi