CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. C-398/18 e C-428/18
Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazione di pensionamento anticipato – Ammissibilità – Importo della pensione da ricevere che deve essere superiore all’importo minimo di legge – Considerazione unicamente della pensione acquisita nello Stato membro interessato – Mancata considerazione della pensione acquisita in un altro Stato membro – Differenza di trattamento per i lavoratori che hanno fatto uso del loro diritto alla libera circolazione
1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 48 TFUE nonché del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).
2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie fra, rispettivamente, i sigg. A.B.T. e J.P.K.F. B., da un lato, e, rispettivamente, l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale, Spagna) (in prosieguo: l’«INSS») e la Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale, Spagna), dall’altro, relativamente al rigetto della loro domanda volta ad ottenere una pensione anticipata.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. Il considerando 9 del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue:
«In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali».
4. All’articolo 1, lettera x), del menzionato regolamento, i termini «prestazione anticipata di vecchiaia» designano una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia.
5. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento, esso si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, segnatamente, le prestazioni di vecchiaia.
6. L’articolo 4 del regolamento in parola, intitolato «Parità di trattamento», stabilisce quanto segue:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
7. L’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», così dispone:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».
8. Ai sensi dell’articolo 6 del menzionato regolamento, intitolato «Totalizzazione dei periodi»:
«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
– l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,
(…)
al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica».
9. Nel titolo III, capitolo 5 del suddetto regolamento, che contiene disposizioni relative alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti, l’articolo 52 del regolamento, intitolato «Liquidazione delle prestazioni», prevede al paragrafo 1 del medesimo:
«L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:
i) l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico;
ii) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati».
10. Incluso nel medesimo capitolo, l’articolo 58 dello stesso regolamento, intitolato «Attribuzione di un’integrazione», recita come segue:
«1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.
2. L’istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima».
Diritto spagnolo.
11. La Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), il cui testo consolidato è stato approvato dal Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: la «LGSS»), all’articolo 208, paragrafo 1, così recita
«L’accesso al pensionamento anticipato per volontà dell’interessato(a) richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) aver compiuto un’età che sia inferiore di – non oltre – due anni all’età che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205 paragrafo 1, lettera a), senza che sia possibile applicare, a tal fine, i coefficienti di riduzione di cui all’articolo 206.
b) Dimostrare di aver maturato un periodo minimo di contribuzione effettiva di 35 anni, senza che si tenga conto, a tal fine, della parte proporzionale versata per le mensilità aggiuntive (…).
c) Laddove sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l’importo della pensione da ricevere deve essere superiore all’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. In caso contrario, non sarà possibile accedere a siffatta tipologia di pensionamento anticipato».
12. L’articolo 14, paragrafo 3, del Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones del sistema de seguridad social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016 (regio decreto 1170/2015, del 29 dicembre, sulla rivalutazione delle pensioni del sistema di previdenza sociale e di altre prestazioni sociali pubbliche per l’esercizio 2016) (BOE n. 312, del 30 dicembre 2015), dispone quanto segue:
«Qualora, dopo aver applicato quanto disposto dal precedente paragrafo, la somma degli importi delle pensioni, riconosciute in forza di una convenzione bilaterale o multilaterale di previdenza sociale, tanto dalla normativa spagnola quanto da quella straniera, fosse inferiore all’importo minimo della pensione di cui trattasi vigente in un dato momento in Spagna, al beneficiario, purché risieda nel territorio nazionale e soddisfi i requisiti previsti a tal fine dalle disposizioni generali, sarà garantita la differenza tra la somma delle pensioni riconosciute, spagnola e straniera, e l’importo minimo summenzionato.
Per le pensioni riconosciute in virtù dei regolamenti [dell’Unione europea] in materia di sicurezza sociale, si applicherà quanto previsto dall’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU 2006, L 392, pag. 1),] e dall’articolo 58 del [ regolamento n. 883/2004 ].
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13. Il sig. B. T., nato il 15 dicembre 1953, ha presentato all’INSS, il 16 dicembre 2016, una domanda volta ad ottenere una pensione anticipata. Alla data di presentazione di suddetta domanda, era in grado di dimostrare periodi contributivi di 9 947 giorni in Spagna e 6 690 giorni in Germania. La pensione di anzianità cui ha diritto in Germania è pari ad un importo effettivo di EUR 507,35, mentre la pensione che potrebbe richiedere in Spagna a titolo di pensione anticipata ammonta a EUR 530,15.
14. Il sig. B., nato il 4 giugno 1952, ha presentato all’INSS, il 31 maggio 2015, una domanda volta ad ottenere una pensione anticipata. Alla data di presentazione di suddetta domanda, era in grado di dimostrare periodi contributivi di 2 282 giorni in Spagna e 14 443 giorni in Germania. In quest’ultimo Stato membro riceve una pensione di anzianità di un importo effettivo pari a EUR 1 185,22. Secondo il sig. B., la pensione che egli potrebbe richiedere in Spagna a titolo di pensione anticipata ammonta a EUR 206,60. Secondo i calcoli dell’INSS, l’importo di quest’ultima prestazione ammonta a EUR 99,52.
15. Le pensioni richieste sono state rifiutate con la motivazione che il loro importo non raggiungeva quello della pensione minima mensile corrispondente alla situazione familiare dei ricorrenti nei procedimenti principali al loro 65º anno di età, vale a dire EUR 784,90 nel caso del sig. B. T. ed EUR 782,90 nel caso del sig. B.. In seguito ai reclami da parte degli interessati, l’INSS ha confermato tali rifiuti.
16. Il ricorso proposto dal sig. B. T. contro l’INSS e la Tesoreria generale della previdenza sociale dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 2 de Ourense (Tribunale del lavoro n. 2 di Ourense, Spagna) e il ricorso proposto dal sig. B. contro tali organismi dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 2 de A Coruña (Tribunale del lavoro n. 2 de La Coruña, Spagna) sono stati respinti. Tali giudici hanno ritenuto che l’importo della «pensione da ricevere», ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, che deve essere superiore all’importo minimo della pensione applicabile all’interessato quando raggiunge l’età di 65 anni perché possa ricevere una pensione anticipata, è l’importo della pensione effettiva a carico del Regno di Spagna. Detti giudici si sono basati sullo scopo della legislazione spagnola volta ad evitare di erogare un supplemento che conduca all’importo minimo legale le pensioni di anzianità di persone che non hanno ancora raggiunto l’età legale di pensionamento, mantenendo le medesime sul mercato del lavoro.
17. I ricorrenti nei procedimenti principali hanno presentato appello avverso le sentenze dei giudici summenzionati dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna). Tale giudice rileva che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regio decreto 1170/2015, la legislazione spagnola autorizza la concessione di un’integrazione alla pensione solo per la differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi della normativa dell’Unione e la pensione minima in Spagna. Di conseguenza, le pensioni effettivamente percepite dai sigg. B. T. e B. tanto in Spagna quanto in Germania dovrebbero essere prese in considerazione, cosicché nessuno di questi potrebbe richiedere un’integrazione alla pensione. Per tale motivo, essi non rappresenterebbero un onere per il sistema di sicurezza sociale spagnolo.
18. Il giudice del rinvio si chiede se il modo in cui l’espressione «pensione da ricevere» di cui all’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS viene interpretata dall’INSS al fine di determinare l’ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, ossia prendendo in considerazione solo la pensione effettiva a carico del Regno di Spagna, costituisca una discriminazione contraria al diritto dell’Unione. Detto giudice osserva che un lavoratore che ha diritto a una pensione a carico di almeno due Stati membri potrebbe non essere ammissibile a tale pensione anticipata laddove un lavoratore che ha diritto a una pensione dello stesso importo, ma a carico esclusivamente del Regno di Spagna, risulterebbe ammissibile.
19. In tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, che è formulata in termini identici nelle cause C-398/18 e C-428/18:
«Se l’articolo 48 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, imponga il requisito che l’importo della pensione da ricevere sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all’interessato in forza della medesima normativa nazionale, laddove la nozione di “pensione da ricevere” sia interpretata nel senso di pensione effettiva a carico unicamente dello Stato membro competente (nella presente fattispecie la Spagna), senza prendere altresì in considerazione la pensione effettiva che l’interessato possa percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o di altri Stati membri».
20. Con decisione del presidente della Corte del 25 luglio 2018, le cause C-398/18 e C-428/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulla questione pregiudiziale
21. In via preliminare, occorre rilevare che, se la questione pregiudiziale verte espressamente sull’articolo 48 TFUE, il giudice del rinvio fa anche riferimento, nella motivazione delle sue decisioni di rinvio, alle disposizioni del regolamento n. 883/2004.
22. A tale riguardo, occorre rilevare che pensioni anticipate, come quelle in discussione nei procedimenti principali, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento summenzionato. In virtù del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera d), esso si applica infatti alla legislazione relativa alle prestazioni di vecchiaia. Inoltre, i termini «prestazione di vecchiaia anticipata» sono definiti all’articolo 1, lettera x) di detto regolamento.
23. Ciò considerato, è alla luce del regolamento n. 883/2004 che deve essere esaminata la questione sottoposta dal giudice del rinvio (v. per analogia, sentenze del 18 gennaio 2007, Celozzi, C-332/05, EU:C:2007:35, punto 14, e del 18 dicembre 2014, Larcher, C-523/13, EU:C:2014:2458, punto 29).
24. Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 883/2004 debbano essere interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della pensione da ricevere sia superiore all’importo minimo di pensione che il lavoratore avrebbe diritto a ricevere all’età pensionabile di legge ai sensi della menzionata normativa, intendendosi la nozione di «pensione da ricevere» come riferita alla pensione a carico unicamente di tale Stato membro, ad esclusione della pensione che il lavoratore in parola potrebbe ricevere a titolo di prestazioni equivalenti a carico di uno o di più altri Stati membri.
25. Per quanto riguarda la disposizione del diritto spagnolo di cui trattasi nei procedimenti principali, vale a dire l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, il fatto che suddetta disposizione subordini l’ammissibilità ad una pensione anticipata alla condizione che l’importo della pensione da ricevere sia superiore all’importo minimo di pensione che l’interessato avrebbe diritto a ricevere all’età pensionabile prevista dalla legge non è messo in discussione in quanto tale nei procedimenti principali.
26. A siffatto riguardo, occorre rilevare che nulla nel titolo I del regolamento n. 883/2004, che contiene le disposizioni generali del medesimo, o nel titolo III, capitolo 5, del menzionato regolamento, in cui rientrano le specifiche disposizioni applicabili, in particolare, alle pensioni di vecchiaia, osta ad una previsione del genere.
27. In particolare, dall’articolo 58 del regolamento in parola, il quale prevede che il beneficiario di prestazioni di vecchiaia non può percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata dalla legislazione dello Stato membro di residenza e che l’istituzione competente di tale Stato deve, se del caso, versargli un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute e l’importo della prestazione minima, non deriva che uno Stato membro sia tenuto a concedere una pensione anticipata ad un richiedente allorché l’importo della medesima cui quest’ultimo avrebbe diritto non raggiunge l’importo minimo di pensione che riceverebbe all’età pensionabile di legge.
28. Tuttavia, i ricorrenti nei procedimenti principali contestano il fatto che, per determinare l’ammissibilità ad una pensione anticipata, le istituzioni competenti e i giudici spagnoli interpretino la nozione di «pensione da ricevere» come riferita unicamente alla pensione a carico del Regno di Spagna, ad esclusione di pensioni a carico di altri Stati membri cui l’interessato abbia eventualmente diritto.
29. Per quanto riguarda, in primo luogo, le disposizioni del regolamento n. 883/2004 applicabili a tali circostanze, va ricordato che l’articolo 5 del regolamento in parola sancisce il principio di assimilazione. Dal considerando 9 del medesimo risulta chiaramente che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel testo di tale regolamento il principio giurisprudenziale di assimilazione di prestazioni, redditi e fatti affinché questo principio fosse sviluppato nel rispetto del contenuto e dello spirito delle decisioni giudiziarie della Corte (sentenza del 21 gennaio 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse e Knauer, C-453/14, EU:C:2016:37, punto 31).
30. Sotto tale profilo, l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 prevede che laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro.
31. Come fatto presente dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la disposizione in parola deve essere considerata applicabile a situazioni come quelle in discussione nei procedimenti principali. Infatti, il «beneficio di prestazioni di sicurezza sociale», ai sensi della menzionata disposizione, deve essere considerato come la pensione cui hanno diritto i ricorrenti nei procedimenti principali. In forza dell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, il diritto a tale pensione produce, se il suo importo supera l’importo minimo di pensione applicabile all’età pensionabile di legge, l’effetto giuridico di rendere questi ultimi ammissibili a una pensione anticipata.
32. D’altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nei procedimenti principali nelle loro osservazioni scritte, le situazioni di fatto di cui ai procedimenti principali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004. Detto articolo, dal titolo «Totalizzazione dei periodi», prevede infatti, ai fini della determinazione dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, che uno Stato membro tenga conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, mentre nella fattispecie si tratta di stabilire se l’importo delle pensioni cui tali richiedenti hanno diritto in un altro Stato membro debba essere preso in considerazione per determinare l’ammissibilità a una pensione anticipata.
33. Analogamente, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, invocato anche dai ricorrenti nei procedimenti principali, non si applica ai fini della soluzione della questione del giudice del rinvio. Suddetta disposizione, in effetti, riguarda, anch’essa, la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tutti gli Stati membri interessati. Inoltre, essa non verte sull’acquisizione del diritto a una pensione, bensì sul calcolo dell’importo delle prestazioni dovute (v., in tal senso, relativamente alle disposizioni del corrispondenti del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, sentenza del 3 marzo 2011, Tomaszewska, C-440/09, EU:C:2011:114, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
34. In secondo luogo, è necessario esaminare la conformità di una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, quale interpretata dalle istituzioni competenti e dai giudici nazionali, con l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004.
35. Ai sensi di quest’ultima disposizione, per l’applicazione di una norma di diritto nazionale come l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, le autorità competenti dello Stato membro interessato devono tener conto non solo del beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale acquisite dall’interessato ai sensi della legislazione di tale Stato membro, ma anche del beneficio di prestazioni equivalenti acquisite in qualsiasi altro Stato membro.
36. Relativamente alle pensioni di vecchiaia, la Corte ha già avuto modo d’interpretare la nozione di «prestazioni equivalenti» di cui al menzionato articolo 5, lettera a), nel senso che essa si riferisce a due prestazioni di vecchiaia che sono comparabili in considerazione dell’obiettivo perseguito da dette prestazioni e delle normative che le hanno introdotte (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse e Knauer, C-453/14, EU:C:2016:37, punti 33 e 34).
37. Orbene, dal fascicolo a disposizione della Corte sembra risultare che le pensioni cui hanno diritto i ricorrenti nei procedimenti principali in Germania sono equivalenti, in tal senso, alle pensioni che potrebbero richiedere in Spagna a titolo di pensione anticipata, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
38. Ne consegue che l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 osta ad un’interpretazione della nozione di «pensione da ricevere», contenuta nell’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, che si riferisce unicamente alla pensione a carico del Regno di Spagna, ad esclusione di quella cui hanno diritto i ricorrenti nei procedimenti principali in Germania.
39. Una simile conclusione è rafforzata dall’esame delle situazioni in discussione nei procedimenti principali alla luce del principio della parità di trattamento, del quale l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti di cui all’articolo 5 del medesimo costituisce una particolare espressione (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Klöppel, C-507/06, EU:C:2008:110, punto 22).
40. A tale riguardo, va ricordato che il principio della parità di trattamento, enunciato dal suddetto articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2011, Landtová, C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
41. Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardano essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (sentenza del 22 giugno 2011, Landtová, C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
42. Orbene, il rifiuto delle autorità competenti di uno Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’ammissibilità ad una pensione anticipata, le prestazioni pensionistiche cui un lavoratore che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ha diritto in un altro Stato membro, è tale da mettere suddetto lavoratore in una situazione meno favorevole di quella di un lavoratore che ha completato tutta la sua carriera nel primo Stato membro.
43. Una legislazione nazionale come quella in discussione nei procedimenti principali può nondimeno essere giustificata, nella misura in cui persegue un obiettivo di interesse generale, purché sia adeguata a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 18 dicembre 2014, Larcher, C-523/13, EU:C:2014:2458, punto 38).
44. A tale riguardo, l’INSS e il governo spagnolo hanno fatto presente, in udienza, che l’applicazione, ai fini dell’ammissibilità a una pensione anticipata, della condizione di aver raggiunto l’importo minimo di pensione cui l’interessato avrebbe diritto all’età pensionabile di legge è intesa a ridurre il ricorso al prepensionamento. Inoltre, escludendo l’ammissibilità a una pensione anticipata nei casi in cui l’importo della pensione che l’interessato potrebbe richiedere gli darebbe diritto a una integrazione, siffatta condizione consentirebbe di evitare oneri aggiuntivi per il sistema di sicurezza sociale spagnolo.
45. Tuttavia, come posto in rilievo dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, quand’anche simili considerazioni potessero costituire obiettivi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 43 della presente sentenza, gli argomenti addotti dall’INSS e dal governo spagnolo non sono idonei a giustificare l’applicazione discriminatoria di tale condizione a danno dei lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione.
46. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della pensione da ricevere sia superiore all’importo minimo della pensione che detto lavoratore avrebbe diritto a ricevere all’età pensionabile di legge ai sensi di detta normativa, intendendosi la nozione di «pensione da ricevere» come riferita alla pensione a carico esclusivamente di tale Stato membro, ad esclusione della pensione che il lavoratore potrebbe ricevere a titolo di prestazioni equivalenti a carico di uno o più altri Stati membri.
Sulle spese
47. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
dichiara:
L’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della pensione da ricevere sia superiore all’importo minimo della pensione che detto lavoratore avrebbe diritto a ricevere all’età pensionabile di legge ai sensi di detta normativa, intendendosi la nozione di «pensione da ricevere» come riferita alla pensione a carico esclusivamente di tale Stato membro, ad esclusione della pensione che il lavoratore potrebbe ricevere a titolo di prestazioni equivalenti a carico di uno o più altri Stati membri.