CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24610 deposiatata il 14 agosto 2023

Lavoro – Pensione di vecchiaia anticipata – Decorrere dalla presentazione della domanda – Slittamento – Art.12, D.L. n. 78/2010 – Lavoratore con invalidità non inferiore all’80% – Deroga ai limiti di età – Finestre mobili – D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 – Differimento inapplicabile – Accoglimento

Rilevato che

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato il diritto dell’attuale parte intimata a percepire la pensione di vecchiaia anticipata (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 8) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e ha condannato l’INPS a corrispondere la prestazione previdenziale in esame a decorrere dal primo giorno del mese successivo, senza fare applicazione dello “slittamento” connesso con l’istituto delle “finestre”.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che l’attuale parte intimata, in considerazione del gradiente invalidante al momento della presentazione della domanda amministrativa, non era assoggettata al differimento della pensione di vecchiaia, sancito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

3. Tale previsione non racchiude alcun riferimento espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata concesse agl’invalidi in misura non inferiore all’80% e una sua applicazione “estensiva”, in difetto di una “precisa e chiara voluntas legis”, vanificherebbe “la tutela derivante dall’anticipazione del pensionamento rispetto all’età”.

4. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un solo motivo.

5. S.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base all’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380-bis.1 c.p.c.;

7. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

8. L’INPS denuncia violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010.

9. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere inapplicabile alla pensione di vecchiaia anticipata il differimento di cui al d.l. n. 78 del 2010, art. 12, previsione generale e contraddistinta da deroghe tassative, che non includono lo speciale trattamento di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8.

10. Il ricorso è fondato.

11. Questa Corte è costante nell’affermare che il differimento dell’erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall’art.12, d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass. n. 30791 del 2022 e, fra le ultime, Cass. n. 5059 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti).

12. Lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant’anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., 3 febbraio 2020, n. 2382).

13. L’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all’80 per cento; tale fattispecie non può essere ricondotta alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5, della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191).

14. Come già rilevato nei precedenti di questa Corte, a favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità” ma rientra, a pieno titolo, tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”.

15. “La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)” (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4).

16. Anche la parte ricorrente ha posto l’accento sulla formulazione onnicomprensiva della norma e sull’introduzione di specifiche ipotesi di deroga (pagine 4, 5, 6 e 7 del ricorso per cassazione).

17. Tali elementi privano di consistenza l’argomento addotto dalla sentenza impugnata e incentrato sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata.

18. Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l’applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4).

19. Ne‘ si può invocare, come argomento dirimente, la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata.

20. Tale disciplina consente, invero, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.

21. Permane immutato il diritto degl’invalidi in misura non inferiore all’80 per cento di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati.

22. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di “slittamento” congegnato dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931), che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico.

23. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl’invalidi e non presta, dunque, il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce.

24. A diverse conclusioni non si può giungere in considerazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214.

25. Questa Corte ha chiarito che alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, incluse nel meccanismo delle “finestre mobili”, non è applicabile l’art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, che ha eliminato la citata disciplina delle decorrenze a far data dal 1° gennaio 2012.

26. Le innovazioni legislative riguardano esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento siano stati ridefiniti, mediante una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi dell’art. 24 cit., che non menzionano i titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità (Cass., sez. lav., 17 dicembre 2018, n. 32591).

27. Da tale orientamento, confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi.

28. Ne consegue che la sentenza impugnata, nell’escludere l’applicazione del differimento di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, non è conforme ai principi di diritto richiamati.

29. Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto.

30. La sentenza d’appello è cassata.

31. La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello indicata in dispositivo che riesaminerà la domanda volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, e si uniformerà ai principi di diritto enunciati con la presente ordinanza.

32. Al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.