NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24878 depositata il 21 agosto 2023 – In tema di processo tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici

In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 27, sentenza n. 7451 depositata il 1° giugno 2023 – L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento

L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23723 depositata il 3 agosto 2023 – L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall’art. 6, co. 5, della l. n. 212 del 2000

L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest'ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall'art. 6, co. 5, della l. n. 212 del 2000

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23967 depositata il 7 agosto 2023 – In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda

In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18410 depositata il 28 giugno 2023 – In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale. Lo stesso principio di notifica trova applicazione anche per il preavviso di fermo amministrativo

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale. Lo stesso principio di notifica trova applicazione anche per il preavviso di fermo amministrativo

Corte di Cassazione, sentenza n. 11315 depositata il 2 maggio 2023 – La persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa

La persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più, le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitale sia priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società e che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato competa al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita la notificazione stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24258 depositata il 9 agosto 2023 – Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20368 depositata il 14 luglio 2023 – L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto impositivo già notificato alla contribuente, ma era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, costituendo, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l’Ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria, per cui la stessa doveva essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione

L’eventuale incompletezza della copia notificata determinato la nullità dell’atto impugnato, anche perché si trattava di cartella esattoriale che non seguiva uno specifico atto impositivo già notificato alla contribuente, ma era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, costituendo, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore aveva esercitato la pretesa tributaria, per cui la stessa doveva essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione

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