Corte di Cassazione, ordinanza n. 20169 depositata il 13 luglio 2023
notifiche
RILEVATO CHE
– Con la sentenza della CTR in epigrafe veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Caltanissetta, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla C.I. s.r.l., era stata annullata la cartella di pagamento impugnata, unitamente ai prodromici avvisi di accertamento sui quali detta cartella si fondava, riguardanti imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2001 e 2002;
– dalla sentenza impugnata si evince che:
– la questione dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, perché non sottoscritto dal difensore, ma solo dal legale rappresentante della società contribuente, era infondata, in quanto il ricorso conteneva la nomina del difensore che aveva autenticato la sottoscrizione del ricorso da parte della contribuente, sanando eventuali irregolarità;
– era fondata, invece, la questione della nullità della notificazione degli avvisi di accertamento sui quali si fondava la cartella impugnata, essendo stati gli stessi erroneamente notificati ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., dopo la constatazione che la sede sociale ubicata nell’abitazione del socio P.C. era chiusa, e non presso il nuovo amministratore, A.T., in carica fin dal 6.02.2002, come risultava dal processo verbale di constatazione del 25.06.2004 e dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente;
– contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;
– la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli 12, commi 3 e 5, 18, commi 2 e 4, 40 del d.lgs. n. 546 del 1992, 82, 85, 112 e 113 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sanata la mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte del difensore;
– con il secondo motivo, deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, e) del d.P.R. n. 600 del 1973, 35, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 138, 139, 140, 141 e 145 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento, posti a base della cartella impugnata, senza considerare la sequenza del procedimento notificatorio, prevista per le persone giuridiche, e, in particolare, quanto disposto dagli artt. 145, comma 3, cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo imposto al contribuente di comunicare qualsiasi variazione dei dati fiscali che lo riguardano, ivi compresa la variazione del legale rappresentante della persona giuridica, che nella specie non era stata comunicata;
– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
– l’eccezione è fondata;
– va rilevato, infatti, che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 4.07.2009 (dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso è stato proposto con atto del 4.01.2010, avverso la cartella di pagamento notificata in data 5.11.2009), è applicabile il termine lungo semestrale di impugnazione, come modificato dalla l. 69/2009 per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore;
– la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata il 13.07.2015, con conseguente scadenza del semestre il 15.02.2016 (lunedì);
– il ricorso è stato spedito una prima volta per la notificazione a mezzo posta in data 10.02.2016 al domicilio eletto presso il procuratore costituito, C.G., in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 342 (con l’indicazione tra parentesi del numero civico n. 343 sbarrato), ed è stato restituito dall’agente postale all’Avvocatura Generale dello Stato dopo l’8.03.2016 (come si evince da un prospetto del tracciamento elaborato dalle Poste Italiane, in cui risulta che in data 8.03.2016 il plico era ancora in lavorazione presso il Centro Operativo Postale di Roma – Fiumicino), con apposta l’annotazione che il destinatario risultava “sconosciuto al civico”, recante la data 12.02.2016;
– dopo questo tentativo, effettuato presso il numero civico 342, il ricorso è stato consegnato per la rinnovazione della notificazione, a mezzo posta, solo in data 13.04.2016, all’indirizzo dello studio del predetto procuratore, sito sempre in Gela, Corso Vittorio Emanuele, ma al numero civico 343, e ritirato dal destinatario in data 04.2016;
– la rinnovazione della notificazione del ricorso risulta essere stata effettata oltre il termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (13.07.2015), e, quindi, tardivamente;
– la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può ritenersi impedita dal primo tentativo di notificazione, effettuato, entro il termine di sei mesi (considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale), mediante spedizione del ricorso a mezzo posta in data 10.02.2016, in quanto la mancata notificazione è imputabile alla ricorrente (che aveva indicato un numero civico diverso rispetto a quello presso il quale la contribuente aveva eletto il domicilio nei precedenti gradi di giudizio), per cui la ripresa del procedimento notificatorio non è stata tempestiva, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594 del 2016, secondo il quale “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;
– ne deriva l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.000,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16738 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31847 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10901 depositata il 5 aprile 2022 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18432 depositata l' 8 giugno 2022 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19210 del 15 giugno 2022 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 2193 depositata il 24 gennaio 2023 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti
Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore…
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…