CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24258 depositata il 9 agosto 2023 – Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto