La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23322 depositata il 1° agosto 2023, intervenendo in tema di notifiche nelle procedure concorsuali, ha ribadito che “… In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (v. Cass. 25701/2017, Cass. 602/2017, Cass. 17946/2016). …”
La vicenda ha riguardato una società di persone nei cui confronti e dei suoi soci era stato proposto, dall’Agenzia delle Entrate, ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale dichiarava il fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili. I soci proponevano reclamo alla Corte di Appello. I giudici di appello rilevarono che la notifica dell’istanza di fallimento non era stata neppure tentata nei confronti della società debitrice, mentre era avvenuta rispetto ai soci illimitatamente responsabili soltanto ad udienza già celebrata. Per la Corte Territoriale una simile violazione del principio del contraddittorio avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 354 proc. civ., una declaratoria di nullità e la remissione degli atti al primo giudice. Riteneva, tuttavia, che la regressione non fosse possibile, dato che era già interamente decorso il periodo di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10, comma 1, l. fall., perché potesse essere dichiarato il fallimento della società e dei suoi soci.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, avverso la decisione di appello, con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono solo la seconda doglianza. In particolare risultava che la Corte d’appello aveva ritenuto che la notifica dell’istanza di fallimento non fosse stata effettuata alla società debitrice senza preoccuparsi di acquisire la prova dell’attività compiuta dalla cancelleria, la quale, invece, aveva provveduto a eseguire la notifica all’indirizzo p.e.c. della società indicato nel registro delle imprese.
In particolare affermano i giudici di piazza Cavour che “… La verifica del compimento di una simile attività non poteva che avvenire attraverso l’acquisizione di copia del fascicolo telematico, al cui interno la stessa trovava riscontro, nell’esercizio di quel potere di indagine che l’art. 18, comma 10, l. fall. attribuisce al collegio del reclamo anche al fine di controllare l’esito dell’attività che la cancelleria era tenuta a compiere (oltre che la fondatezza dell’attestazione della sentenza di fallimento in ordine alla “regolarità delle notifiche”). …”
Inoltre viene ribadito, nella sentenza in commento, che “… nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili l’obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall’art. 147, comma 3, l. fall., trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società (Cass. 7181/2013; nello stesso senso Cass. 25140/2018, Cass. 1105/2016). …”
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