NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28215 depositata il 6 ottobre 2023 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28131 depositata il 5 ottobre 2023 – La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta

La legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28182 depositata il 6 ottobre 2023 – Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, o dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26201 depositata l’ 8 settembre 2023 – L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24878 depositata il 21 agosto 2023 – In tema di processo tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici

In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 27, sentenza n. 7451 depositata il 1° giugno 2023 – L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento

L’omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell’atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell’atto presupposto, è onere dell’Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23723 depositata il 3 agosto 2023 – L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall’art. 6, co. 5, della l. n. 212 del 2000

L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest'ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall'art. 6, co. 5, della l. n. 212 del 2000

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23967 depositata il 7 agosto 2023 – In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda

In caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza dei consegnatari o rifiuto degli stessi di ricevere il piego, lo stesso venga depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e, al comma 4, che il destinatario sia messo a conoscenza del tentativo infruttuoso di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda

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