NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 53 depositata il 2 gennaio 2024 – Pur non rientrando nell’area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria

Pur non rientrando nell'area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 39 depositata il 2 gennaio 2024 – In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell’agente della riscossione già parte in causa è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso

Corte di Cassazione, ordinanza n. 982 depositata il 16 gennaio 2023 – In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 6, sentenza n. 721 depositata il 17 luglio 2023 – È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l’indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente

È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l'indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente

Processo tributario: notifiche a mezzo pec e malfunzionamento della casella di posta del destinatario

In tema di notifica presso il domicilio digitale (posta elettronica certificata) l'art. 16-sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 — articolo rubricato «Domicilio digitale» e introdotto dall'art. 52, d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 — prevede testualmente: «Salvo quanto previsto dall'articolo [...]

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 28 settembre 2023 – Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Decreto ministeriale del 28 settembre 2023 Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada Art. 1 Procedura di rilascio della [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16125 depositata il 7 giugno 2023 – Ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto

Ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2193 depositata il 24 gennaio 2023 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

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