NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4451 depositata il 20 febbraio 2024 – L’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato

L’ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all’art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2803 depositata il 30 gennaio 2024 – La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1348 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata

In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata

Corte di Cassazione. sezione tributaria, sentenza n. 31078 depositata l’ 8 novembre 2023 – Il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa

Il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1111 depositata l’ 11 gennaio 2024 – In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008-6-CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa

In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008-6-CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa

Processo: notifica della sentenza per far decorrere il termine breve, requisiti di validità e soggetti nei cui confronti va eseguita

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 attraverso un excursus, sui precedenti giurisprudenziali, ha fatto il punto sulla notifica della sentenza per far decorrere il termine breve per la sua impugnazione ed ha precisato che   "...  secondo la giurisprudenza di questa Corte è “sempre” valida la notificazione [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 1043 depositata il 10 gennaio 2024 – La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 – Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte ed inoltre basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell’atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte ed inoltre basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio

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